Art. 16 
 
                      Dichiarazione di armatore 
 
  1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
171, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 24-bis. 
 
                      Dichiarazione di armatore 
 
  1.  Chi  assume  l'esercizio  di  unita'  da  diporto   deve   fare
dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle
unita'  da  diporto  (UCON)  tramite  lo  sportello  telematico   del
diportista  (STED).   Quando   l'esercizio   non   e'   assunto   dal
proprietario, se l'armatore non vi provvede,  la  dichiarazione  puo'
essere fatta dal proprietario.  Quando  l'esercizio  e'  assunto  dai
comproprietari mediante costituzione di  societa'  di  armamento,  le
formalita' di cui agli articoli 279, 282, secondo comma,  del  codice
della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore. 
  2. La dichiarazione e la revoca di armatore  sono  fatte  per  atto
scritto con sottoscrizione autenticata, anche  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca
sono raccolte dallo sportello telematico del  diportista  (STED)  con
processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di  attuazione
del presente codice. 
  3. Quando l'esercizio non e'  assunto  dal  proprietario,  all'atto
della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che
attribuisce l'uso dell'unita'. 
  4. La dichiarazione di armatore deve contenere: 
    a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore; 
    b) gli elementi di individuazione dell'unita'. 
  5.  Quando  l'esercizio  e'  assunto   da   persona   diversa   dal
proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto  al
comma 4, deve contenere: 
    a)  i  dati  anagrafici,  il  domicilio  o   la   residenza   del
proprietario; 
    b) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unita'. 
  6.  La   dichiarazione   di   armatore   deve   essere   trascritta
nell'Archivio telematico centrale delle unita' da  diporto  (ATCN)  e
annotata sulla licenza di navigazione. 
  7. Nel caso di  discordanza  tra  i  dati  contenuti  nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e  le  annotazioni
sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze  dell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN). 
  8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume
il proprietario fino a prova contraria. In caso di unita' da  diporto
concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore
dell'unita' in locazione finanziaria, fino a prova contraria. 
  9. L'armatore e' responsabile  delle  obbligazioni  contratte,  per
quanto  riguarda  sia  l'utilizzo  che  l'esercizio  dell'unita'   da
diporto. Per le obbligazioni contratte in occasione e per  i  bisogni
di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o  atti  compiuti
durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio
dolo o colpa grave, l'armatore di una unita'  da  diporto  di  stazza
lorda  inferiore  alle  300  tonnellate  puo'  limitare   il   debito
complessivo a una somma pari al valore  dell'unita'  e  all'ammontare
del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale
e' limitato il debito dell'armatore concorrono i  creditori  soggetti
alla  limitazione  secondo  l'ordine  delle   rispettive   cause   di
prelazione e a esclusione di ogni altro creditore. 
  10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si
applicano le disposizioni del titolo III, capo I  e  II,  del  codice
della navigazione e le relative norme attuative.». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riportano, per opportuna conoscenza, gli  articoli
          279 e 282, del codice della navigazione: 
              «Art. 279 (Pubblicita' dell'atto  di  costituzione).  -
          L'atto di costituzione deve essere reso  pubblico  mediante
          trascrizione nel registro di iscrizione della  nave  o  del
          galleggiante,  nonche',  per  le  navi  maggiori,  mediante
          annotazione sull'atto di nazionalita'. Analogamente  devono
          essere   pubblicate   le   successive   variazioni   e   lo
          scioglimento della societa'. 
              La pubblicita' deve  essere  richiesta  all'ufficio  di
          iscrizione della nave o del galleggiante. Per l'annotazione
          sull'atto di nazionalita', se la  nave  trovasi  fuori  del
          porto d'iscrizione, si  applica  il  disposto  del  secondo
          comma dell'art. 255. 
              Nel caso  di  discordanza  tra  le  trascrizioni  nella
          matricola  e  le  annotazioni  sull'atto  di   nazionalita'
          prevalgono le risultanze della matricola.». 
              «Art. 282 (Pubblicita' a cura del gerente). - Quando la
          nomina del gerente non sia  stata  resa  pubblica  a  norma
          degli  articoli  precedenti,  il  gerente   medesimo   deve
          consegnare all'ufficio  di  iscrizione  della  nave  o  del
          galleggiante copia in forma autentica dell'atto di  nomina,
          perche' gli estremi di questo, con l'indicazione dei poteri
          conferitigli, siano trascritti nel registro  di  iscrizione
          e, se trattasi di  nave  maggiore,  annotati  sull'atto  di
          nazionalita'. 
              In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicita'
          dell'atto di costituzione, se questa non e' stata richiesta
          a norma dell'art. 279.». 
              - Si riporta, per opportuna  conoscenza,  il  comma  1,
          dell'art. 7,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto   all'evasione    fiscale),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: 
              «Art. 7 (Misure  urgenti  in  materia  di  passaggi  di
          proprieta'   di   beni    mobili    registrati).    -    1.
          L'autenticazione della sottoscrizione degli  atti  e  delle
          dichiarazioni  aventi  ad  oggetto  l'alienazione  di  beni
          mobili registrati e rimorchi o la costituzione  di  diritti
          di garanzia sui medesimi puo' essere richiesta  anche  agli
          uffici comunali  ed  ai  titolari,  o  dipendenti  da  loro
          delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista  di
          cui all'art. 2  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,  che
          sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i  previsti
          diritti di segreteria, nella stessa data  della  richiesta,
          salvo motivato diniego. 
              Omissis.». 
              - Il  Titolo  III,  Capo  I  e  II,  del  codice  della
          navigazione,  recano,  rispettivamente:  «Dell'impresa   di
          navigazione», «Dell'armatore», «Della societa' di armamento
          tra comproprietari».