Art. 16 
 
          Disposizioni in materia di concorso straordinario 
             per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche 
 
  1. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),
del regolamento di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  30  marzo  1994,  n.  298,  e'  da  intendersi  comprensivo
dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della  legge  8
marzo 1968, n. 221. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b),
          del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  30
          marzo 1994, n.  298,  recante  «Regolamento  di  attuazione
          dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n.  362,
          concernente norme di riordino del settore farmaceutico»: 
              «Art.  5  (Valutazione  dei  titoli).  -  1.   Per   la
          valutazione dei titoli ogni commissario dispone: 
              (Omissis); 
                b) fino a un massimo di 7 punti per  titoli  relativi
          all'esercizio professionale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge  8  marzo
          1968, n. 221, recante «Provvidenze a favore dei  farmacisti
          rurali»: 
              «Art. 9. - Ai  farmacisti  che  abbiano  esercitato  in
          farmacie rurali per almeno 5  anni  come  titolari  o  come
          direttori o  come  collaboratori  verra'  riconosciuta  una
          maggiorazione del 40 per cento sul  punteggio  in  base  ai
          titoli relativi all'esercizio  professionale,  fino  ad  un
          massimo di punti 6,50.».