Art. 16 
 
 
                Referente del testimone di giustizia 
 
  1. Il testimone di giustizia, insieme con il relativo nucleo  degli
altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato
del  Servizio  centrale  di  protezione  che  mantenga  un   rapporto
costante, diretto e personale con gli interessati per tutta la durata
delle misure speciali. 
  2. Il referente deve: 
    a) informare regolarmente il testimone di giustizia e  gli  altri
protetti sulle misure speciali  applicate,  sulle  loro  conseguenze,
sulle loro possibili modifiche, sulla loro  attuazione,  nonche'  sui
diritti, patrimoniali e non patrimoniali, interessati  dal  programma
di protezione; 
    b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo,  e
le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti; 
    c)   informare    periodicamente    la    commissione    centrale
sull'andamento del programma di protezione, sull'eventuale necessita'
di adeguarlo alle  sopravvenute  esigenze  dell'interessato,  nonche'
sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti; 
    d)  assistere  gli  interessati,  con  il  loro  consenso,  nella
gestione del  patrimonio  e  dei  beni  aziendali,  delle  situazioni
creditorie e debitorie e di ogni  altro  interesse  patrimoniale  del
testimone di giustizia e degli altri protetti se questi  non  possono
provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione  del
programma di protezione; 
    e) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti  di
reinserimento sociale e lavorativo  e  verificare  la  loro  concreta
realizzazione; 
    f) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti  di
capitalizzazione,    nella    concreta    realizzazione    e    nella
rendicontazione     periodica     alla      commissione      centrale
dell'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi  dell'articolo  7,
comma 1, lettera g); 
    g) collaborare  tempestivamente  per  assicurare  l'esercizio  di
diritti che potrebbero  subire  limitazione  dall'applicazione  delle
speciali misure di protezione. 
  3.  La  titolarita'  delle  decisioni  di  cui  al  comma  2  resta
attribuita al testimone di giustizia e agli altri protetti. 
  4.  L'assistenza  del  referente  si  protrae  per  la  durata  del
programma  di  protezione  e,  comunque,  finche'  il  testimone   di
giustizia e gli altri  protetti  riacquistano  la  propria  autonomia
economica.