Art. 16 
 
                            Opzione donna 
 
  1.  Il  diritto  al   trattamento   pensionistico   anticipato   e'
riconosciuto, secondo le regole di calcolo del  sistema  contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180, nei confronti
delle lavoratrici che  entro  il  31  dicembre  2018  hanno  maturato
un'anzianita' contributiva pari o superiore  a  trentacinque  anni  e
un'eta' pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e  a
59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto  requisito  di  eta'
anagrafica non e' adeguato agli incrementi alla speranza di  vita  di
cui  all'articolo  12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si  applicano  le
disposizioni in materia di decorrenza  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo, al  personale  del
comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.  In
sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio  2019,  il  relativo
personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione
dal  servizio  con  effetti  dall'inizio  rispettivamente   dell'anno
scolastico o accademico.