Articolo 160
                      Ordine di reintegrazione

   1.  Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e
conservazione  stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I
della  Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero
ordina   al   responsabile  l'esecuzione  a  sue  spese  delle  opere
necessarie alla reintegrazione.
   2.  Qualora  le  opere  da  disporre  ai sensi del comma 1 abbiano
rilievo   urbanistico-edilizio   l'avvio   del   procedimento   e  il
provvedimento  finale sono comunicati anche alla citta' metropolitana
o al comune interessati.
   3.  In  caso  di  inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del
comma  1,  il  Ministero  provvede  all'esecuzione  d'ufficio a spese
dell'obbligato.  Al  recupero  delle somme relative si provvede nelle
forme  previste  dalla  normativa  in materia di riscossione coattiva
delle entrate patrimoniali dello Stato.
   4.  Quando  la reintegrazione non sia possibile il responsabile e'
tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa
perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
   5.  Se  la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non e'
accettata  dall'obbligato,  la  somma  stessa  e'  determinata da una
commissione  composta  di  tre membri da nominarsi uno dal Ministero,
uno  dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese
relative sono anticipate dall'obbligato.