Art. 160. Clausola di cedevolezza 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli articoli 102, 119 e 125 si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive modificazioni, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto abbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Berlusconi, Ministro della salute (ad interim) Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
Note all'art. 160: - L'art. 117, quinto comma, della Costituzione cosi' recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.». - Per la direttiva 2001/83/CE, vedi note alle premesse.