Art. 160.
                       Clausola di cedevolezza

  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione,  gli  articoli 102,  119 e 125 si applicano fino
alla  data  di  entrata in vigore della normativa di attuazione della
direttiva   2001/83/CE,   e  successive  modificazioni,  adottata  da
ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  nel  rispetto dei vincoli
derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto abbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 aprile 2006

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Berlusconi,  Ministro  della salute (ad
                              interim)
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
          Note all'art. 160:
              - L'art.  117,  quinto  comma, della Costituzione cosi'
          recita:
              «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
              - Per la direttiva 2001/83/CE, vedi note alle premesse.