(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 160)
 
                              Art. 160 
 
                            (Intervento) 
 
 
  1. L'intervento di coloro i quali abbiano interesse  nella  domanda
proposta con il ricorso e' ammesso in ogni fase della causa. 
 
 
  2. Il giudice, quando ritenga che vi siano persone  interessate  ad
opporsi al ricorso, ordina che il giudizio  venga  integrato  con  il
loro intervento. 
 
 
  3. L'intervento si effettua  con  comparsa  notificata  alle  parti
avverse e depositata in segreteria.