Art. 160 (Intervento) 1. L'intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso e' ammesso in ogni fase della causa. 2. Il giudice, quando ritenga che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina che il giudizio venga integrato con il loro intervento. 3. L'intervento si effettua con comparsa notificata alle parti avverse e depositata in segreteria.