Art. 161 
 
            Variazioni ed addizioni al progetto approvato 
 
  (art. 134, d.P.R. n. 554/1999 e art. 10 d.m. ll.pp. n. 145/2000) 
 
    1. Nessuna variazione o  addizione  al  progetto  approvato  puo'
essere introdotta dall'esecutore se non e' disposta dal direttore dei
lavori e preventivamente  approvata  dalla  stazione  appaltante  nel
rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132  del
codice. 
    2. Il mancato rispetto  del  comma  1ΒΈ  comporta,  salva  diversa
valutazione  del  responsabile  del  procedimento,  la   rimessa   in
pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori  e  delle  opere  nella
situazione originaria  secondo  le  disposizioni  del  direttore  dei
lavori, fermo che in nessun caso egli puo' vantare compensi, rimborsi
o indennizzi per i lavori medesimi. 
    3. Qualora, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del codice,  sia
necessario introdurre in corso  d'opera  variazioni  o  addizioni  al
progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore  dei
lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di  variante,
indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile
del procedimento. 
    4. L'esecutore ha  l'obbligo  di  eseguire  tutte  le  variazioni
ritenute opportune dalla  stazione  appaltante  e  che  il  direttore
lavori gli abbia  ordinato  purche'  non  mutino  sostanzialmente  la
natura dei lavori compresi nell'appalto. Per il  mancato  adempimento
dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo  164.
Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite  stabilito  dal
successivo  comma  12,  la  perizia  di  variante  o  suppletiva   e'
accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore e' tenuto  a
sottoscrivere in segno di accettazione o di  motivato  dissenso.  Nel
caso, invece, di eccedenza rispetto a  tale  limite,  la  perizia  e'
accompagnata  da  un  atto  aggiuntivo   al   contratto   principale,
sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale  sono
riportate le condizioni alle quali, in relazione  a  quanto  disposto
dal successivo comma 13, e' condizionata tale accettazione. 
    5.  Gli  ordini  di   variazione   fanno   espresso   riferimento
all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo  132,
comma 3, primo periodo, del codice. 
    6. Le variazioni sono valutate ai  prezzi  di  contratto,  ma  se
comportano  categorie  di  lavorazioni  non  previste  o  si  debbano
impiegare materiali  per  i  quali  non  risulta  fissato  il  prezzo
contrattuale si provvede alla formazione  di  nuovi  prezzi  a  norma
dell'articolo 163. 
    7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti
che a norma dell'articolo 132, comma  1,  del  codice  consentono  di
disporre varianti in corso d'opera e' demandato al  responsabile  del
procedimento, che vi provvede con apposita  relazione  a  seguito  di
approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. 
    8. Nel caso di cui all'articolo 132, comma  1,  lettera  b),  del
codice, il responsabile del procedimento, su proposta  del  direttore
dei lavori, descrive la situazione  di  fatto,  accerta  la  sua  non
imputabilita' alla stazione  appaltante,  motiva  circa  la  sua  non
prevedibilita' al  momento  della  redazione  del  progetto  o  della
consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda  necessaria
la variazione. Qualora i lavori  non  possano  eseguirsi  secondo  le
originarie previsioni di progetto a causa  di  atti  o  provvedimenti
della pubblica amministrazione o di altra autorita', il  responsabile
del  procedimento  riferisce  alla  stazione  appaltante.  Nel   caso
previsto dall'articolo 132,  comma  1,  lettera  c),  del  codice  la
descrizione del  responsabile  del  procedimento  ha  ad  oggetto  la
verifica  delle  caratteristiche  dell'evento   in   relazione   alla
specificita'  del  bene,  o   della   prevedibilita'   o   meno   del
rinvenimento. 
    9.  Le  perizie  di  variante,  corredate  dei  pareri  e   delle
autorizzazioni  richiesti,  sono  approvate  dall'organo  decisionale
della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si  e'
espresso sul progetto, qualora comportino la necessita' di  ulteriore
spesa rispetto a quella prevista nel quadro  economico  del  progetto
approvato; negli altri casi, le perizie di  variante  sono  approvate
dal  responsabile  del  procedimento,  sempre  che  non  alterino  la
sostanza del progetto. 
    10. Sono approvate  dal  responsabile  del  procedimento,  previo
accertamento della loro non  prevedibilita',  le  variazioni  di  cui
all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice che  prevedano
un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo
originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso
l'accantonamento  per  imprevisti  o  mediante   utilizzazione,   ove
consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di
gara. 
    11.  I  componenti  dell'ufficio  della  direzione  lavori   sono
responsabili, nei limiti delle  rispettive  attribuzioni,  dei  danni
derivati alla stazione appaltante  dalla  inosservanza  del  presente
articolo. Essi sono altresi' responsabili delle conseguenze  derivate
dall'aver ordinato o lasciato  eseguire  variazioni  o  addizioni  al
progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione,  sempre  che
non derivino da interventi volti ad evitare  danni  a  beni  soggetti
alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o
comunque di proprieta' delle stazioni appaltanti. 
    12. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1,  del
codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto puo'
ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo dell'appalto, e l'esecutore  e'  tenuto  ad  eseguire  i
variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni  del  contratto
originario, salva l'eventuale applicazione del comma 6  del  presente
articolo e dell'articolo 163, e non ha diritto ad  alcuna  indennita'
ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. 
    13. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12,  supera  tale
limite  il  responsabile  del  procedimento  ne   da'   comunicazione
all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal  suo  ricevimento,
deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei
lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi  al
ricevimento  della  dichiarazione   la   stazione   appaltante   deve
comunicare   all'esecutore   le   proprie   determinazioni.   Qualora
l'esecutore  non  dia  alcuna   risposta   alla   comunicazione   del
responsabile del procedimento si intende manifestata la  volonta'  di
accettare la variante agli stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  del
contratto originario. Se  la  stazione  appaltante  non  comunica  le
proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le
condizioni avanzate dall'esecutore. 
    14.  Ai  fini  della   determinazione   del   quinto,   l'importo
dell'appalto  e'  formato  dalla  somma  risultante   dal   contratto
originario, aumentato dell'importo  degli  atti  di  sottomissione  e
degli  atti  aggiuntivi  per  varianti  gia'   intervenute,   nonche'
dell'ammontare  degli   importi,   diversi   da   quelli   a   titolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli
articoli 239 e 240 del codice. La disposizione  non  si  applica  nel
caso di variante  disposta  ai  sensi  dell'articolo  132,  comma  1,
lettera e), del codice. 
    15. Nel calcolo di cui al comma 14 non sono tenuti in  conto  gli
aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere  relative
a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto  alle  quantita'
previste superino il quinto dell'importo totale del contratto  e  non
dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma  1,
lettera e), del codice, l'esecutore puo' chiedere  un  equo  compenso
per la parte eccedente. 
    16. Ferma l'impossibilita'  di  introdurre  modifiche  essenziali
alla natura dei lavori oggetto dell'appalto,  qualora  le  variazioni
comportino, nei vari gruppi di categorie  ritenute  omogenee  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera s), modifiche tali  da  produrre  un
notevole pregiudizio economico all'esecutore e' riconosciuto un  equo
compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto.
Ai fini del presente comma si considera notevolmente  pregiudizievole
la  variazione  del  singolo  gruppo  che  supera   il   quinto   del
corrispondente valore originario e solo per la parte che supera  tale
limite. 
    17. In caso di dissenso sulla misura del compenso e'  accreditata
in contabilita' la  somma  riconosciuta  dalla  stazione  appaltante,
salvo il diritto dell'esecutore di formulare la relativa riserva  per
l'ulteriore richiesta. 
    18. Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato  redatto
a cura dell'esecutore, e la variante derivi  da  errori  o  omissioni
progettuali imputabili all'esecutore stesso, sono a suo totale carico
l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le  penali  per
mancato rispetto  dei  termini  di  ultimazione  contrattuale  e  gli
ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante. 
 
              Note all'art. 161 
              - Il testo dell'art. 132 del citato decreto legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 132 (Varianti in corso d'opera) - 1. Le  varianti
          in  corso  d'opera  possono  essere  ammesse,  sentito   il
          progettista  e  il  direttore  dei  lavori,  esclusivamente
          qualora ricorra uno dei seguenti motivi: 
              a) per esigenze derivanti da sopravvenute  disposizioni
          legislative e regolamentari; 
              b) per cause impreviste e imprevedibili  accertate  nei
          modi  stabiliti  dal  regolamento,  o   per   l'intervenuta
          possibilita'  di   utilizzare   materiali,   componenti   e
          tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
          possono determinare, senza aumento di costo,  significativi
          miglioramenti nella qualita' dell'opera o di  sue  parti  e
          sempre che non alterino l'impostazione progettuale; 
              c) per la presenza di eventi  inerenti  alla  natura  e
          alla  specificita'  dei  beni  sui  quali   si   interviene
          verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti
          o non prevedibli nella fase progettuale; 
              d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma  2,  del
          codice civile; 
              e) per il manifestarsi di errori  o  di  omissioni  del
          progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o  in  parte,
          la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
          tal  caso  il  responsabile   del   procedimento   ne   da'
          immediatamente   comunicazione   all'Osservatorio   e    al
          progettista. 
              2.  I  titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono
          responsabili per i danni subiti dalle  stazioni  appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
          di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di  appalti  avente
          ad oggetto la progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione  di
          lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi  e  degli  oneri
          conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
          d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 
              3. Non sono considerati varianti ai sensi del  comma  1
          gli  interventi  disposti  dal  direttore  dei  lavori  per
          risolvere aspetti di dettaglio, che siano  contenuti  entro
          un importo non superiore al 10 per cento per  i  lavori  di
          recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al  5
          per cento per tutti gli altri  lavori  delle  categorie  di
          lavoro  dell'appalto  e  che  non  comportino  un   aumento
          dell'importo del contratto stipulato per  la  realizzazione
          dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo  interesse
          dell'amministrazione,  le  varianti,  in   aumento   o   in
          diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
          sua  funzionalita',  sempreche'  non  comportino  modifiche
          sostanziali  e  siano  motivate   da   obiettive   esigenze
          derivanti da circostanze sopravvenute  e  imprevedibili  al
          momento della stipula del contratto. L'importo  in  aumento
          relativo a tali varianti non puo' superare il 5  per  cento
          dell'importo  originario  del  contratto  e  deve   trovare
          copertura   nella   somma   stanziata   per    l'esecuzione
          dell'opera. 
              4. Ove le varianti di  cui  al  comma  1,  lettera  e),
          eccedano il quinto dell'importo originario  del  contratto,
          il soggetto  aggiudicatore  procede  alla  risoluzione  del
          contratto e indice una nuova gara alla  quale  e'  invitato
          l'aggiudicatario iniziale. 
              5. La risoluzione del contratto, ai sensi del  presente
          articolo, da' luogo al pagamento dei lavori  eseguiti,  dei
          materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
          fino a quattro quinti dell'importo del contratto. 
              6. Ai fini del presente articolo si considerano  errore
          o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
          stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
          normativa  tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il
          mancato rispetto  dei  requisiti  funzionali  ed  economici
          prestabiliti e risultanti da prova scritta,  la  violazione
          delle  norme  di  diligenza  nella  predisposizione   degli
          elaborati progettuali.” 
              - Il testo degli artt. 239 e  240  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “ART. 239 (Transazione)- 1. Anche al di fuori dei  casi
          in cui e' previsto il procedimento di  accordo  bonario  ai
          sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti
          soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici
          di  lavori,  servizi,  forniture,  possono  sempre   essere
          risolte  mediante  transazione  nel  rispetto  del   codice
          civile. 
              2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti
          aggiudicatori, se l'importo  di  cio'  che  detti  soggetti
          concedono o rinunciano in sede  di  transazione  eccede  la
          somma  di   100.000   euro,   e'   necessario   il   parere
          dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del
          funzionario  piu'  elevato  in  grado,  competente  per  il
          contenzioso. 
              3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del
          procedimento, esamina la proposta di transazione  formulata
          dal soggetto  aggiudicatario,  ovvero  puo'  formulare  una
          proposta di transazione al soggetto aggiudicatario,  previa
          audizione del medesimo. 
              4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita'.” 
              “ART. 240 (Accordo bonario) - 1. Per i lavori  pubblici
          di  cui  alla  parte   II   affidati   da   amministrazioni
          aggiudicatrici   ed   enti   aggiudicatori,   ovvero    dai
          concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve
          sui documenti  contabili,  l'importo  economico  dell'opera
          possa variare in misura sostanziale  e  in  ogni  caso  non
          inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale,  si
          applicano i procedimenti  volti  al  raggiungimento  di  un
          accordo bonario, disciplinati dal presente articolo. 
              2.  Tali  procedimenti  riguardano  tutte  le   riserve
          iscritte fino al momento del loro avvio, e  possono  essere
          reiterati per una sola volta quando  le  riserve  iscritte,
          ulteriori e  diverse  rispetto  a  quelle  gia'  esaminate,
          raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1. 
              3. Il direttore dei lavori da' immediata  comunicazione
          al responsabile del procedimento delle riserve  di  cui  al
          comma 1, trasmettendo nel piu'  breve  tempo  possibile  la
          propria relazione riservata. 
              4.   Il   responsabile    del    procedimento    valuta
          l'ammissibilita' e  la  non  manifesta  infondatezza  delle
          riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
          valore. 
              5. Per gli appalti e le concessioni di importo  pari  o
          superiore a dieci milioni  di  euro,  il  responsabile  del
          procedimento   promuove   la   costituzione   di   apposita
          commissione,  affinche'  formuli,  acquisita  la  relazione
          riservata del  direttore  dei  lavori  e,  ove  costituito,
          dell'organo  di  collaudo,  entro  novanta   giorni   dalla
          costituzione  della  commissione,  proposta   motivata   di
          accordo bonario. 
              6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del
          procedimento promuove la  costituzione  della  commissione,
          indipendentemente  dall'importo  economico  delle   riserve
          ancora da definirsi, al ricevimento da parte  dello  stesso
          del certificato di collaudo o di  regolare  esecuzione.  In
          tale ipotesi la  proposta  motivata  della  commissione  e'
          formulata entro novanta giorni da detto ricevimento. 
              7. La promozione della costituzione  della  commissione
          ha  luogo  mediante  invito,  entro  dieci   giorni   dalla
          comunicazione del direttore dei lavori di cui al  comma  3,
          da parte del responsabile del procedimento al soggetto  che
          ha formulato le riserve, a nominare il  proprio  componente
          della  commissione,   con   contestuale   indicazione   del
          componente di propria competenza. 
              8. La commissione e' formata da tre  componenti  aventi
          competenza   specifica   in   relazione   all'oggetto   del
          contratto, per i quali non ricorra una causa di  astensione
          ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o  una
          incompatibilita'  ai  sensi  dell'articolo  241,  comma  6,
          nominati,  rispettivamente,  uno   dal   responsabile   del
          procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve,
          e  il  terzo,  di  comune  accordo,  dai  componenti   gia'
          nominati, contestualmente  all'accettazione  congiunta  del
          relativo incarico, entro  dieci  giorni  dalla  nomina.  Il
          responsabile del  procedimento  designa  il  componente  di
          propria   competenza    nell'ambito    dell'amministrazione
          aggiudicatrice  o  dell'ente  aggiudicatore  o   di   altra
          pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico. 
              9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci
          giorni dalla  nomina,  alla  nomina  del  terzo  componente
          provvede,  su  istanza  della  parte  piu'  diligente,   il
          presidente del tribunale del luogo dove e' stato  stipulato
          il contratto. 
              9-bis.  Il  terzo  componente  assume  le  funzioni  di
          presidente della commissione ed e' nominato, in ogni  caso,
          tra  i  magistrati  amministrativi  o  contabili,  tra  gli
          avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore
          dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  abbiano
          svolto le funzioni dirigenziali  per  almeno  cinque  anni,
          ovvero tra avvocati e tecnici in possesso  del  diploma  di
          laurea  in  ingegneria   ed   architettura,   iscritti   ai
          rispettivi ordini professionali in possesso  dei  requisiti
          richiesti dall'articolo 241,  comma  5,  per  la  nomina  a
          presidente del collegio arbitrale. 
              10. Gli oneri connessi ai compensi  da  riconoscere  ai
          commissari sono posti a carico dei fondi  stanziati  per  i
          singoli interventi. I compensi spettanti a  ciascun  membro
          della commissione sono determinati dalle amministrazioni  e
          dagli enti aggiudicatori nella misura massima di  un  terzo
          dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al
          decreto ministeriale 2 dicembre  2000,  n.  398,  oltre  al
          rimborso delle spese documentate. 
              11.  Le  parti  hanno  facolta'   di   conferire   alla
          commissione il potere  di  assumere  decisioni  vincolanti,
          perfezionando, per conto delle  stesse,  l'accordo  bonario
          risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si  applicano
          il  comma  12  e  il  comma  17.  Le  parti  nell'atto   di
          conferimento possono riservarsi, prima del  perfezionamento
          delle decisioni, la facolta' di acquisire eventuali  pareri
          necessari o opportuni. 
              12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta  giorni
          dal ricevimento, dandone entro tale  termine  comunicazione
          al  responsabile  del  procedimento,  il  soggetto  che  ha
          formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi
          ultimi nelle  forme  previste  dal  proprio  ordinamento  e
          acquisiti  gli  eventuali  ulteriori  pareri  occorrenti  o
          ritenuti necessari. 
              13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve  non
          provveda alla nomina  del  componente  di  sua  scelta  nel
          termine di venti giorni dalla  richiesta  del  responsabile
          del  procedimento,  la  proposta  di  accordo  bonario   e'
          formulata dal responsabile del procedimento,  acquisita  la
          relazione  riservata  del  direttore  dei  lavori  e,   ove
          costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta  giorni
          dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la
          nomina del componente  della  commissione.  Si  applica  il
          comma 12. 
              14.  Per  gli  appalti  e  le  concessioni  di  importo
          inferiore a dieci milioni di euro,  la  costituzione  della
          commissione da parte del responsabile del  procedimento  e'
          facoltativa e il responsabile del procedimento puo'  essere
          componente  della  commissione  medesima.  La  costituzione
          della commissione e' altresi' promossa dal responsabile del
          procedimento,  indipendentemente   dall'importo   economico
          delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da  parte
          dello stesso del certificato  di  collaudo  o  di  regolare
          esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento  si
          applicano i commi che precedono. 
              15.  Per  gli  appalti  e  le  concessioni  di  importo
          inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa
          la costituzione della commissione, la proposta  di  accordo
          bonario e' formulata dal responsabile del procedimento,  ai
          sensi del comma 13. Si applica il comma 12. 
              15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al  comma
          13  non  siano  rispettati  a  causa   di   ritardi   negli
          adempimenti del responsabile del procedimento ovvero  della
          commissione, il primo risponde sia sul piano  disciplinare,
          sia  a  titolo  di  danno  erariale,  e  la  seconda  perde
          qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10. 
              16. Possono essere  aditi  gli  arbitri  o  il  giudice
          ordinario in caso di fallimento del  tentativo  di  accordo
          bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta  da
          parte dei soggetti di cui al comma 12, nonche' in  caso  di
          inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e  al  comma
          13. 
              17.  Dell'accordo  bonario  accettato,  viene   redatto
          verbale  a  cura   del   responsabile   del   procedimento,
          sottoscritto dalle parti. 
              18. L'accordo bonario di cui al comma 11  e  quello  di
          cui al comma 17 hanno natura di transazione. 
              19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario
          sono dovuti gli interessi al tasso legale a  decorrere  dal
          sessantesimo   giorno   successivo   alla    sottoscrizione
          dell'accordo. 
              20. Le dichiarazioni e gli atti  del  procedimento  non
          sono  vincolanti  per  le  parti   in   caso   di   mancata
          sottoscrizione dell'accordo bonario. 
              21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo
          141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso  il
          certificato di regolare esecuzione dei lavori, il  soggetto
          che ha iscritto le riserve puo' notificare al  responsabile
          del procedimento istanza per l'avvio  dei  procedimenti  di
          accordo bonario di cui al presente articolo. 
              22. Le disposizioni dei commi precedenti si  applicano,
          in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi
          a servizi e a forniture nei settori  ordinari,  nonche'  ai
          contratti  di  lavori,  servizi,  forniture   nei   settori
          speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore
          del  contratto,  verbalizzate  nei   documenti   contabili,
          l'importo economico controverso sia non inferiore al  dieci
          per  cento  dell'importo  originariamente   stipulato.   Le
          competenze del direttore dei lavori spettano  al  direttore
          dell'esecuzione del contratto.”.