Art. 161 Decreti di attuazione 1. Le norme di attuazione previste dal presente decreto devono essere emanate entro il 31 dicembre 1995. Tali norme saranno informate ai principi del sistema di protezione radiologica di cui all'articolo 2, al fine di garantire con la massima efficacia la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e la protezione dell'ambiente, e terranno conto delle indicazioni comunitarie e di quelle delle altre competenti organizzazioni internazionali in materia. 2. I pareri previsti per l'emanazione delle norme di attuazione di cui al comma 1 debbono essere trasmessi entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine i pareri si intendono favorevoli. 3. Sulle norme di attuazione di cui al comma 1 e' sentita la Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Nota all'art. 161: - La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si trascrive il testo dell'art. 12, comma 5: "Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).- 5 La Conferenza viene consultata: a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo; b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza".