(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 161)
 
                              Art. 161 
 
                  (Istanza provvedimenti cautelari) 
 
 
  1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il  ricorrente,  allegando
un  pregiudizio  grave  e  irreparabile   derivante   dall'esecuzione
dell'atto impugnato durante il tempo necessario  a  giungere  ad  una
decisione, puo' chiederne la sospensione. 
 
 
  2. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per
la discussione dell'istanza cautelare, che viene comunicata,  a  cura
della segreteria, con un preavviso di almeno dieci giorni alle parti,
le quali possono depositare in segreteria memorie e documenti sino al
quinto giorno precedente la data di udienza. 
 
 
  3.  Nell'udienza,  il  giudice,  sentite  le  parti,  omessa   ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede  nel  modo  che
ritiene piu' opportuno agli  atti  di  istruzione  indispensabili  in
relazione ai presupposti e ai fini  del  provvedimento  richiesto,  e
provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio all'accoglimento
o al rigetto della domanda. 
 
 
  4. La domanda di revoca  o  modificazione  delle  misure  cautelari
concesse e la riproposizione della domanda  cautelare  respinta  sono
ammissibili solo se motivate  con  riferimento  a  nuove  ragioni  di
diritto o a fatti sopravvenuti.