Art. 161 (Istanza provvedimenti cautelari) 1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione, puo' chiederne la sospensione. 2. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, che viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno dieci giorni alle parti, le quali possono depositare in segreteria memorie e documenti sino al quinto giorno precedente la data di udienza. 3. Nell'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio all'accoglimento o al rigetto della domanda. 4. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a nuove ragioni di diritto o a fatti sopravvenuti.