Articolo 162
                 Violazioni in materia di affissione

   1.  Chiunque  colloca  cartelli  o  altri  mezzi  pubblicitari  in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 e' punito con le
sanzioni  previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
 
          Nota all'art. 162:
              -  Per  il  testo  dell'art. 23 del decreto legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 153.