Art. 162 
       Disposizioni particolari per il Ministero della difesa 
  1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
proposta  del   Ministro   della   difesa,   sentito   il   Consiglio
interministeriale di coordinamento e  consultazione,  e'  emanato  il
regolamento  di  sicurezza  nucleare  e  protezione   sanitaria   per
l'amministrazione della difesa. 
  2. Il regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze connesse
ai compiti istituzionali delle forze armate  in  tempo  di  pace,  si
uniformera' ai  principi  di  radioprotezione  fissati  nel  presente
decreto e nella normativa  comunitaria  cosicche'  sia  garantita  la
protezione  della  popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i  rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti.