Art. 163 
 
 
     (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) 
 
  1. In  circostanze  di  somma  urgenza  che  non  consentono  alcun
indugio, il soggetto  fra  il  responsabile  del  procedimento  e  il
tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul  luogo,
puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in  cui
sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo  hanno
provocato  e  i  lavori  necessari  per  rimuoverlo,   la   immediata
esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000  euro  o  di  quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di  pregiudizio  alla  pubblica
incolumita'. 
  2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in
forma diretta ad uno  o  piu'  operatori  economici  individuati  dal
responsabile del  procedimento  o  dal  tecnico  dell'amministrazione
competente. 
  3.  Il  corrispettivo  delle  prestazioni  ordinate   e'   definito
consensualmente con l'affidatario; in difetto di  preventivo  accordo
la stazione appaltante puo' ingiungere  all'affidatario  l'esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla  base  di
prezzi  definiti  mediante  l'utilizzo  di  prezzari   ufficiali   di
riferimento,  ridotti  del  20  per  cento,  comunque  ammessi  nella
contabilita';  ove  l'esecutore  non  iscriva  riserva   negli   atti
contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 
  4.   Il   responsabile    del    procedimento    o    il    tecnico
dell'amministrazione   competente   compila   entro   dieci    giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli
stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma  urgenza,  alla
stazione appaltante che provvede alla copertura della  spesa  e  alla
approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia  un
ente locale,  la  copertura  della  spesa  viene  assicurata  con  le
modalita' previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera
e), del decreto legislativo  18  agosto  2000  n.  267  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  5. Qualora un'opera o un  lavoro,  ordinato  per  motivi  di  somma
urgenza,   non   riporti   l'approvazione   del   competente   organo
dell'amministrazione,   la   relativa   realizzazione   e'    sospesa
immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del  cantiere,
alla sospensione dei lavori e  alla  liquidazione  dei  corrispettivi
dovuti per la parte realizzata. 
  6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini  del  presente
articolo, anche il verificarsi degli eventi di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero  la
ragionevole previsione,  ai  sensi  dell'articolo  3  della  medesima
legge, dell'imminente  verificarsi  di  detti  eventi,  che  richiede
l'adozione di misure indilazionabili,  e  nei  limiti  dello  stretto
necessario imposto da tali misure. La circostanza di  somma  urgenza,
in tali casi, e' ritenuta persistente finche' non risultino eliminate
le  situazioni  dannose  o  pericolose  per  la  pubblica  o  privata
incolumita' derivanti dall'evento calamitoso  che  ha  comportato  la
declaratoria dello stato di emergenza di  cui  all'articolo  5  della
medesima  legge  n.  225  del  1992  e   in   tali   circostanze   le
amministrazioni aggiudicatrici possono procedere  all'affidamento  di
appalti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  con  le  procedure
previste nel presente articolo. 
  7. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a  procedure  di
evidenza pubblica, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla  in
termine congruo, compatibile con  la  gestione  della  situazione  di
emergenza  in  atto,  comunque  non  superiore  a   sessanta   giorni
dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo,  venga  accertato
l'affidamento ad  un  operatore  privo  dei  predetti  requisiti,  le
amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il
pagamento del valore delle opere gia' eseguite e  il  rimborso  delle
spese eventualmente gia' sostenute per  l'esecuzione  del  rimanente,
nei limiti delle utilita' conseguite, e procedono  alle  segnalazioni
alle competenti autorita'. 
  8.  In  via  eccezionale,  nella  misura  strettamente  necessaria,
l'affidamento diretto puo' essere autorizzato anche al di  sopra  dei
limiti di cui al comma 1, per un arco  temporale  limitato,  comunque
non  superiore  a  trenta  giorni  e  solo  per  singole   specifiche
fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti
nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge  n.
225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui  al  presente
articolo non e'  comunque  ammesso  per  appalti  di  valore  pari  o
superiore alla soglia europea. 
  9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture  e  servizi  di
cui al comma 6, per i quali non siano disponibili elenchi  di  prezzi
definiti mediante l'utilizzo di prezzari  ufficiali  di  riferimento,
gli affidatari si impegnano  a  fornire  i  servizi  e  le  forniture
richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente  tra  le
parti e ad  accettare  la  determinazione  definitiva  del  prezzo  a
seguito  di  apposita  valutazione  di  congruita'.  A  tal  fine  il
responsabile  del  procedimento  comunica  il   prezzo   provvisorio,
unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento,  all'ANAC  che,
entro sessanta giorni rende il proprio parere  sulla  congruita'  del
prezzo. Avverso la decisione  dell'ANAC  sono  esperibili  i  normali
rimedi di legge mediante ricorso ai competenti  organi  di  giustizia
amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruita'
si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio. 
  10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli  atti  relativi
agli  affidamenti  di  cui  al  presente  articolo,   con   specifica
dell'affidatario, delle modalita' della scelta  e  delle  motivazioni
che  non  hanno  consentito  il  ricorso  alle  procedure  ordinarie.
Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con  la
gestione della situazione di emergenza,  vengono  trasmessi  all'ANAC
per  i  controlli  di  competenza,  fermi  restando  i  controlli  di
legittimita' sugli atti previsti dalle vigenti normative. 
 
          Note all'art. 163 
              - Si riportano gli articoli 191, comma 3 e  194,  comma
          1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
          267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali): 
              "Art. 191 (Regole per l'assunzione  di  impegni  e  per
          l'effettuazione di spese) 
              (Omissis) 
              3. Per i lavori pubblici di  somma  urgenza,  cagionati
          dal verificarsi di un evento eccezionale  o  imprevedibile,
          la Giunta,  qualora  i  fondi  specificamente  previsti  in
          bilancio si dimostrino insufficienti,  entro  venti  giorni
          dall'ordinazione   fatta   a   terzi,   su   proposta   del
          responsabile del procedimento, sottopone  al  Consiglio  il
          provvedimento  di  riconoscimento  della   spesa   con   le
          modalita' previste dall'articolo 194, comma 1, lettera  e),
          prevedendo la relativa  copertura  finanziaria  nei  limiti
          delle accertate necessita' per la rimozione dello stato  di
          pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento  di
          riconoscimento e' adottato entro 30 giorni  dalla  data  di
          deliberazione della  proposta  da  parte  della  Giunta,  e
          comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a  tale
          data non sia scaduto il predetto termine. La  comunicazione
          al terzo interessato e' data  contestualmente  all'adozione
          della deliberazione consiliare. 
              (Omissis).". 
              "Articolo 194 (Riconoscimento di legittimita' di debiti
          fuori bilancio) 
              1. Con deliberazione  consiliare  di  cui  all'articolo
          193, comma 2, o  con  diversa  periodicita'  stabilita  dai
          regolamenti di contabilita', gli enti locali riconoscono la
          legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da: 
              (Omissis) 
              e) acquisizione di beni e servizi, in violazione  degli
          obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3  dell'articolo  191,  nei
          limiti   degli   accertati   e   dimostrati   utilita'   ed
          arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento  di
          pubbliche funzioni e servizi di competenza. 
              (Omissis).". 
              - Si riportano gli articoli 2, comma 1, lettera  c),  e
          5, della legge 24 febbraio 1992, n.  225  (Istituzione  del
          Servizio nazionale della protezione civile): 
              "Art.  2  (Tipologia  degli   eventi   ed   ambiti   di
          competenze) 
              1. Ai fini  dell'attivita'  di  protezione  civile  gli
          eventi si distinguono in: 
              (Omissis) 
              c)  calamita'  naturali  o  connesse  con   l'attivita'
          dell'uomo  che  in  ragione  della   loro   intensita'   ed
          estensione debbono, con immediatezza  d'intervento,  essere
          fronteggiate con mezzi e poteri straordinari  da  impiegare
          durante limitati e predefiniti periodi di tempo.". 
              "Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza) 
              1. Al verificarsi degli eventi di cui  all'articolo  2,
          comma 1,  lettera  c),  ovvero  nella  loro  imminenza,  il
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei  Ministri,  ovvero,  su  sua  delega,  di  un
          Ministro con portafoglio o  del  Sottosegretario  di  Stato
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  segretario  del
          Consiglio, formulata  anche  su  richiesta  del  Presidente
          della regione interessata e comunque acquisitane  l'intesa,
          delibera lo  stato  d'emergenza,  fissandone  la  durata  e
          determinandone  l'estensione  territoriale  con   specifico
          riferimento alla natura e  alla  qualita'  degli  eventi  e
          disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
          La delibera individua le risorse finanziarie  destinate  ai
          primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione
          in ordine agli effettivi ed  indispensabili  fabbisogni  da
          parte  del  Commissario  delegato  e  autorizza  la   spesa
          nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali  istituito
          ai sensi del comma  5-quinquies,  individuando  nell'ambito
          dello  stanziamento  complessivo  quelle  finalizzate  alle
          attivita' previste dalla lettera a) del  comma  2.  Ove  il
          Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che
          le risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett.  a)
          del comma 2, risultino o siano  in  procinto  di  risultare
          insufficienti rispetto agli interventi da porre in  essere,
          presenta  tempestivamente   una   relazione   motivata   al
          Consiglio dei Ministri, per la  conseguente  determinazione
          in ordine alla necessita'  di  integrazione  delle  risorse
          medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir  meno
          dei relativi presupposti e' deliberata nel  rispetto  della
          procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza. 
              1-bis. La durata della  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza non puo' superare i 180  giorni  prorogabile  per
          non piu' di ulteriori 180 giorni. 
              2. Per  l'attuazione  degli  interventi  da  effettuare
          durante lo stato di emergenza dichiarato  a  seguito  degli
          eventi di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),  si
          provvede anche a mezzo  di  ordinanze  in  deroga  ad  ogni
          disposizione  vigente,  nei  limiti  e  secondo  i  criteri
          indicati  nel  decreto  di  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza   e   nel   rispetto   dei   principi    generali
          dell'ordinamento  giuridico.  Le  ordinanze  sono  emanate,
          acquisita   l'intesa   delle    regioni    territorialmente
          interessate, dal Capo  del  Dipartimento  della  protezione
          civile,  salvo  che  sia  diversamente  stabilito  con   la
          deliberazione dello stato di emergenza di cui al  comma  1.
          L'attuazione delle ordinanze e' curata  in  ogni  caso  dal
          Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile.   Fermo
          restando quanto previsto al comma 1, con  le  ordinanze  si
          dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: 
              a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei  servizi
          di soccorso e di assistenza  alla  popolazione  interessata
          dall'evento; 
              b)  al  ripristino  della  funzionalita'  dei   servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche,  entro
          i limiti delle risorse finanziarie disponibili; 
              c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
          per la riduzione del rischio residuo strettamente  connesso
          all'evento,  entro  i  limiti  delle  risorse   finanziarie
          disponibili e comunque  finalizzate  prioritariamente  alla
          tutela della pubblica e privata incolumita'; 
              d) alla ricognizione dei fabbisogni per  il  ripristino
          delle  strutture  e  delle  infrastrutture,   pubbliche   e
          private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti   dalle
          attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal
          patrimonio edilizio, da  porre  in  essere  sulla  base  di
          procedure definite con la medesima o altra ordinanza; 
              e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far
          fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d),  entro
          i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le
          direttive dettate con delibera del Consiglio dei  ministri,
          sentita la Regione interessata. 
              2-bis. Le ordinanze di cui al comma  2  sono  trasmesse
          per informazione al Ministro con  portafoglio  delegato  ai
          sensi del comma 1 ovvero al Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri. Le ordinanze emanate entro il  trentesimo  giorno
          dalla  dichiarazione  dello   stato   di   emergenza   sono
          immediatamente  efficaci  e  sono  altresi'  trasmesse   al
          Ministero dell'economia e delle finanze  perche'  comunichi
          gli esiti della loro verifica al Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri. Successivamente al  trentesimo  giorno  dalla
          dichiarazione dello stato di emergenza  le  ordinanze  sono
          emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
              3. abrogato 
              4. Il Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al comma 2,  si  avvale  delle  componenti  e  delle
          strutture operative del Servizio nazionale della protezione
          civile,  di  cui  agli  articoli  6  e  11,   coordinandone
          l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
          Le ordinanze emanate ai sensi del  comma  2  individuano  i
          soggetti responsabili  per  l'attuazione  degli  interventi
          previsti ai quali affidare ambiti  definiti  di  attivita',
          identificati   nel   soggetto    pubblico    ordinariamente
          competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il  Capo  del
          Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
          provvedimento  di  delega  deve  specificare  il  contenuto
          dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.  I
          commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
          tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun  compenso
          per  lo  svolgimento   dell'incarico.   Le   funzioni   del
          commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
          emergenza. I provvedimenti  adottati  in  attuazione  delle
          ordinanze  sono  soggetti  ai  controlli   previsti   dalla
          normativa vigente. 
              4-bis. Per l'esercizio delle funzioni  loro  attribuite
          ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione  di
          alcun  compenso  per  il  Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
          tra i soggetti responsabili titolari  di  cariche  elettive
          pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
          requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
          in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si  applica
          l'articolo 23-ter del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214; il compenso e' commisurato  proporzionalmente
          alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
          costituito dal  70  per  cento  del  trattamento  economico
          previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. 
              4-ter. Almeno dieci giorni  prima  della  scadenza  del
          termine di cui al comma 1-bis,  il  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
          dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza  volta  a
          favorire  e  regolare  il   subentro   dell'amministrazione
          pubblica competente  in  via  ordinaria  a  coordinare  gli
          interventi,  conseguenti   all'evento,   che   si   rendono
          necessari successivamente  alla  scadenza  del  termine  di
          durata  dello  stato  di  emergenza.  Ferma  in  ogni  caso
          l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
          ordinanza possono essere altresi' emanate,  per  la  durata
          massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
          connessi all'evento, disposizioni derogatorie a  quelle  in
          materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
          di beni e servizi. 
              4-quater. Con l'ordinanza di cui al  comma  4-ter  puo'
          essere   individuato,   nell'ambito    dell'amministrazione
          pubblica  competente  a  coordinare  gli   interventi,   il
          soggetto  cui  viene  intestata  la  contabilita'  speciale
          appositamente aperta per l'emergenza in questione,  per  la
          prosecuzione della gestione operativa della stessa, per  un
          periodo di tempo  determinato  ai  fini  del  completamento
          degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
          dei commi 2  e  4-ter.  Per  gli  ulteriori  interventi  da
          realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa  con  le
          disponibilita'   che   residuano   alla   chiusura    della
          contabilita'  speciale,  le  risorse  ivi   giacenti   sono
          trasferite alla regione o  all'ente  locale  ordinariamente
          competente ovvero, ove si tratti di altra  amministrazione,
          sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la
          successiva riassegnazione. 
              4-quinquies.  Il  Governo  riferisce   annualmente   al
          Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
          le attivita' di previsione, di prevenzione, di  mitigazione
          del rischio e  di  pianificazione  dell'emergenza,  nonche'
          sull'utilizzo del Fondo per  la  protezione  civile  e  del
          Fondo per le emergenze nazionali. 
              5. Le ordinanze emanate in deroga  alle  leggi  vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate. 
              5-bis. Ai fini del  rispetto  dei  vincoli  di  finanza
          pubblica, i Commissari delegati  titolari  di  contabilita'
          speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
          18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo  333  del  regio
          decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  rendicontano,  entro  il
          quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun  esercizio  e
          dal termine della gestione o del loro  incarico,  tutte  le
          entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
          indicando la provenienza dei fondi, i soggetti  beneficiari
          e la tipologia di spesa, secondo uno  schema  da  stabilire
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
          sezione  dimostrativa  della   situazione   analitica   dei
          crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili  da  quelli
          di  difficile  riscossione,  e  dei  debiti  derivanti   da
          obbligazioni   giuridicamente   perfezionate   assunte    a
          qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
          della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
          la situazione dei crediti e  dei  debiti  accertati  al  31
          dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati,  con  le
          stesse modalita' di cui al presente  comma,  anche  i  dati
          relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno  o
          piu'  soggetti  attuatori.  I  rendiconti  corredati  della
          documentazione  giustificativa,  nonche'  degli   eventuali
          rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi  al
          Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato-Ragionerie  territoriali
          competenti, all'Ufficio del bilancio per  il  riscontro  di
          regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri,  nonche',  per  conoscenza,  al
          Dipartimento  della  protezione  civile,  alle   competenti
          Commissioni parlamentari e  al  Ministero  dell'interno.  I
          rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito  internet  del
          Dipartimento  della  protezione   civile.   Le   ragionerie
          territoriali inoltrano i rendiconti,  anche  con  modalita'
          telematiche e  senza  la  documentazione  a  corredo,  alla
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  all'ISTAT  e  alla
          competente sezione regionale della  Corte  dei  conti.  Per
          l'omissione o il ritardo nella rendicontazione  si  applica
          l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
          fine di garantire la trasparenza dei  flussi  finanziari  e
          della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
          girofondi tra le contabilita' speciali. Il  presente  comma
          si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater. 
              5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
          emergenza, i soggetti interessati da eventi  eccezionali  e
          imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
          compresi quelli relativi alle abitazioni  e  agli  immobili
          sedi  di  attivita'  produttive,   possono   fruire   della
          sospensione o del differimento, per un periodo fino  a  sei
          mesi, dei termini per gli adempimenti e  i  versamenti  dei
          tributi e dei contributi previdenziali  e  assistenziali  e
          dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni  e  le  malattie  professionali.  La  sospensione
          ovvero il differimento dei termini per  gli  adempimenti  e
          per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
          legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche  dal
          punto  di  vista  temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa
          copertura  finanziaria,  e  disciplinati  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche',  per  quanto
          attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali.  Il  diritto  e'  riconosciuto,
          esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze. La  sospensione
          non  si  applica  in  ogni  caso  agli  adempimenti  e   ai
          versamenti da porre in  essere  in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, salvi i  casi  nei  quali  i  danni  impediscono
          l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In  ogni  caso
          le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
          al presente comma scaduti nel periodo di  sospensione  sono
          effettuati entro il mese successivo alla data  di  scadenza
          della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
          dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
          di pari importo. 
              5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato  di
          emergenza, la Regione puo' elevare la  misura  dell'imposta
          regionale di cui all'articolo  17,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo  di
          cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla  misura
          massima consentita. 
              5-quinquies.  Agli  oneri  connessi   agli   interventi
          conseguenti   agli   eventi   di   cui   all'articolo    2,
          relativamente ai quali il Consiglio dei  Ministri  delibera
          la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede  con
          l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  per  le   emergenze
          nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della  Protezione  civile.  Per  il
          finanziamento delle prime esigenze del  suddetto  Fondo  e'
          autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno  2013.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione delle risorse del Fondo nazionale  di  protezione
          civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge  3
          maggio 1991, n. 142, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella
          C della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  A  decorrere
          dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo  per  le
          emergenze nazionali e' determinata  annualmente,  ai  sensi
          dell'articolo  11,  comma  3,  lett.  d),  della  legge  31
          dicembre  2009,  n.  196.  Sul  conto   finanziario   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  al  termine  di
          ciascun anno,  dovranno  essere  evidenziati,  in  apposito
          allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo
          per le emergenze  nazionali».  Qualora  sia  utilizzato  il
          fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre  2009,
          n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa
          deliberazione  del   Consiglio   dei   Ministri,   mediante
          riduzione  delle  voci  di  spesa   rimodulabili   indicate
          nell'elenco allegato alla presente legge. Con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  sono  individuati
          l'ammontare complessivo  delle  riduzioni  delle  dotazioni
          finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e  le
          conseguenti  modifiche  degli  obiettivi   del   patto   di
          stabilita' interno, tali da  garantire  la  neutralita'  in
          termini   di   indebitamento    netto    delle    pubbliche
          amministrazioni. Anche  in  combinazione  con  la  predetta
          riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo
          28 della legge  n.  196  del  2009  e'  corrispondentemente
          reintegrato, in tutto o in parte, con le  maggiori  entrate
          derivanti  dall'aumento,  deliberato  dal   Consiglio   dei
          Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina  e  sulla
          benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul
          gasolio usato come carburante di  cui  all'allegato  I  del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
          dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi  al
          litro, e' stabilita, sulla  base  della  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri,  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle dogane in  misura  tale  da  determinare
          maggiori    entrate    corrispondenti,     tenuto     conto
          dell'eventuale ricorso alla modalita' di reintegro  di  cui
          al secondo  periodo  all'importo  prelevato  dal  fondo  di
          riserva. Per  la  copertura  degli  oneri  derivanti  dalle
          disposizioni di cui  al  successivo  periodo,  nonche'  dal
          differimento dei  termini  per  i  versamenti  tributari  e
          contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede
          mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e  aumenti
          dell'aliquota di accisa di  cui  al  del  terzo,  quarto  e
          quinto periodo. In presenza di  gravi  difficolta'  per  il
          tessuto  economico  e  sociale   derivanti   dagli   eventi
          calamitosi che  hanno  colpito  i  soggetti  residenti  nei
          comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui  relativi
          agli immobili distrutti o  inagibili,  anche  parzialmente,
          ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale  ed
          economica  svolta   nei   medesimi   edifici   o   comunque
          compromessa dagli eventi calamitosi puo'  essere  concessa,
          su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo  di
          tempo  circoscritto,  senza   oneri   aggiuntivi   per   il
          mutuatario. Con ordinanze del Capo del  Dipartimento  della
          protezione   civile,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, le risorse di cui  al  primo
          periodo sono destinate, per gli  interventi  di  rispettiva
          competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
          amministrazioni interessate. Lo schema del decreto  di  cui
          al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, e successive modificazioni, e' trasmesso  alle  Camere
          per l'espressione, entro venti  giorni,  del  parere  delle
          Commissioni  competenti  per   i   profili   di   carattere
          finanziario.   Decorso   inutilmente   il    termine    per
          l'espressione del parere, il decreto puo'  essere  comunque
          adottato. 
              5-sexies.  Il  Fondo  di  cui   all'articolo   28   del
          decreto-legge 18 novembre 1966,  n.  976,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142,  puo'
          intervenire anche  nei  territori  per  i  quali  e'  stato
          deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma  1  del
          presente articolo. A tal fine sono  conferite  al  predetto
          Fondo  le  disponibilita'  rivenienti  dal  Fondo  di   cui
          all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con  uno
          o piu' decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto
          della disciplina comunitaria, sono individuate le  aree  di
          intervento, stabilite le condizioni e le modalita'  per  la
          concessione  delle  garanzie,  nonche'  le  misure  per  il
          contenimento  dei  termini  per  la  determinazione   della
          perdita finale e dei tassi di  interesse  da  applicare  ai
          procedimenti in corso. 
              5-septies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2015,   il
          pagamento degli oneri  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei
          prestiti obbligazionari, attivati sulla base di  specifiche
          disposizioni normative a seguito di calamita' naturali,  e'
          effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, che  provvede,  con  la  medesima  decorrenza,  al
          pagamento  del  residuo  debito  mediante  utilizzo   delle
          risorse iscritte, a legislazione  vigente,  nei  pertinenti
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'economia e delle finanze nonche'  di  quelle
          versate all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  del
          presente comma. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente disposizione, si  provvede
          all'individuazione dei mutui e dei prestiti  obbligazionari
          di cui al primo periodo. Le  risorse  finanziarie  iscritte
          nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e destinate, nell'esercizio finanziario  2014,  al
          pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al  netto
          di  quelle  effettivamente  necessarie  per   le   predette
          finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze  nazionali
          di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo
          per  le  emergenze  nazionali   affluiscono   altresi'   le
          disponibilita' per  le  medesime  finalita'  non  impegnate
          nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti  dal
          disimpegno di residui passivi, ancorche'  perenti,  per  la
          parte  non  piu'  collegata   a   obbligazioni   giuridiche
          vincolanti, relative a impegni  di  spesa  assunti  per  il
          pagamento di mutui e di prestiti  obbligazionari,  iscritte
          nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, al netto della quota da versare  all'entrata  del
          bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate  di
          mutuo attivate con ritardo rispetto alla  decorrenza  della
          relativa autorizzazione legislativa di spesa,  da  indicare
          nel decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          cui al secondo periodo  del  presente  comma.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente  articolo
          sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana,  nonche'   trasmesse   ai   sindaci   interessati
          affinche' vengano pubblicate  ai  sensi  dell'articolo  47,
          comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
              6-bis. La tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo avverso le ordinanze adottate  in  tutte  le
          situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma  1  e
          avverso  i   consequenziali   provvedimenti   commissariali
          nonche' avverso gli atti, i provvedimenti  e  le  ordinanze
          emananti ai sensi dei commi  2  e  4  e'  disciplinata  dal
          codice del processo amministrativo.". 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa  (Testo  A)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O..