Art.163 (Esecuzione dei provvedimenti cautelari) 1. L'esecuzione dell'ordinanza cautelare avviene sotto il controllo del giudice che l'ha emanata, il quale ne determina anche le modalita' di attuazione e, ove sorgano difficolta' o contestazioni, da' con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. 2. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al giudice le opportune disposizioni attuative. Il giudice adito esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui agli articoli 217 e 218.