(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 163)
 
                               Art.163 
 
              (Esecuzione dei provvedimenti cautelari) 
 
 
  1. L'esecuzione dell'ordinanza cautelare avviene sotto il controllo
del giudice  che  l'ha  emanata,  il  quale  ne  determina  anche  le
modalita' di attuazione e, ove sorgano difficolta'  o  contestazioni,
da' con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. 
 
 
  2.  Nel  caso  in  cui   l'amministrazione   non   abbia   prestato
ottemperanza alle misure cautelari concesse,  o  vi  abbia  adempiuto
solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata  e
notificata  alle  altre  parti,  chiedere  al  giudice  le  opportune
disposizioni attuative. Il giudice adito esercita i  poteri  inerenti
al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui agli articoli  217  e
218.