Articolo 164 Violazioni in atti giuridici 1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalita' da esse prescritte, sono nulli. 2. Resta salva la facolta' del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.