Articolo 164
                    Violazioni in atti giuridici

   1.  Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere,
compiuti  contro  i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I
della   Parte  seconda,  o  senza  l'osservanza  delle  condizioni  e
modalita' da esse prescritte, sono nulli.
   2.  Resta  salva  la  facolta'  del  Ministero  di  esercitare  la
prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.