(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 164)
 
                              Art. 164 
 
                      (Udienza di discussione) 
 
 
  1. Nell'udienza fissata per la discussione della causa  il  giudice
interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della
lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La
mancata comparizione  personale  delle  parti,  o  il  rifiuto  della
proposta transattiva o conciliativa del giudice,  senza  giustificato
motivo, costituiscono comportamento valutabile dal  giudice  ai  fini
del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare
le domande, le eccezioni  e  le  conclusioni  gia'  formulate  previa
autorizzazione del giudice. 
 
 
  2. Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore
generale o speciale, il quale deve  essere  a  conoscenza  dei  fatti
della causa. La procura deve essere conferita  con  atto  pubblico  o
scrittura privata autenticata e deve  attribuire  al  procuratore  il
potere  di  conciliare  o  transigere  la  controversia.  La  mancata
conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da  parte  del
procuratore e' valutata dal giudice ai fini della decisione. 
 
 
  3. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo. 
 
 
  4. Se la conciliazione non riesce e il  giudice  ritiene  la  causa
matura per la  decisione,  o  se  sorgono  questioni  attinenti  alla
giurisdizione o alla competenza  o  ad  altre  pregiudiziali  la  cui
decisione puo' definire il giudizio, il giudice invita le parti  alla
discussione e pronuncia sentenza, anche non definitiva, dando lettura
del dispositivo. 
 
 
  5. Nella stessa udienza ammette i  mezzi  di  prova  gia'  proposti
dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre  prima,
se ritiene  che  siano  rilevanti,  disponendo,  con  ordinanza  resa
nell'udienza, per la loro immediata assunzione. 
 
 
  6. Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza,  non  oltre
dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti
motivi, un termine perentorio non superiore  a  cinque  giorni  prima
dell'udienza di  rinvio  per  il  deposito  in  cancelleria  di  note
difensive. 
 
 
  7. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di  prova,  a  norma
del comma 5, la controparte puo' dedurre i  mezzi  di  prova  che  si
rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione  di
un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a  norma
del comma 6 il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di  prova
dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione. 
 
 
  8. L'assunzione delle  prove  deve  essere  esaurita  nella  stessa
udienza o, in caso di necessita', in udienza da  tenersi  nei  giorni
feriali immediatamente successivi. 
 
 
  9. Nei casi previsti dall'articolo 165, il giudice fissa una  nuova
udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo
il  provvedimento  nonche'  il  ricorso  introduttivo  e  l'atto   di
costituzione del convenuto, osservati i termini di  cui  all'articolo
155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova  udienza
decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione. 
 
 
  10. Il terzo chiamato si costituisce non meno di dieci giorni prima
dell'udienza  fissata,  depositando  la  propria  memoria   a   norma
dell'articolo 156. 
 
 
  11. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la
segreteria. 
 
 
  12. Le udienze di mero rinvio sono vietate.