(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 165)
 
                              Art. 165 
 
                   (Poteri istruttori del giudice) 
 
 
  1. Il giudice indica alle parti, in ogni momento, le  irregolarita'
degli atti e dei documenti che possono essere  sanate  assegnando  un
termine per provvedervi, salvi gli eventuali diritti quesiti. 
 
 
  2. Il giudice puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento
l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti
dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio. Si  osserva
la disposizione del comma 6 dell'articolo 164. 
 
 
  3.  Il  giudice,  ove  lo  ritenga  necessario,  puo'  ordinare  la
comparizione, per interrogarle liberamente  sui  fatti  della  causa,
anche di quelle persone per le quali valga l'incapacita' o il divieto
di testimoniare previsti dal codice di procedura civile.