Art. 165 (Poteri istruttori del giudice) 1. Il giudice indica alle parti, in ogni momento, le irregolarita' degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvi gli eventuali diritti quesiti. 2. Il giudice puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio. Si osserva la disposizione del comma 6 dell'articolo 164. 3. Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone per le quali valga l'incapacita' o il divieto di testimoniare previsti dal codice di procedura civile.