Art. 166 
                   (Procedimento di applicazione) 
 
   1. L'organo competente a ricevere il rapporto  e  ad  irrogare  le
sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3,  e'  il
Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le  disposizioni  della
legge 24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni.  I
proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al fondo di  cui  all'articolo  156,  comma  10,  e  sono
utilizzati  unicamente  per  l'esercizio  dei  compiti  di  cui  agli
articoli 154, comma 1, lettera h), e 158. 
 
          Nota all'art. 166:
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca: «Modifiche al
          sistema penale.».