Art. 166 
 
                  Danni cagionati da forza maggiore 
 
(art. 139, d.P.R. n. 554/1999; art. 348, legge n. 2248/1865; allegato
                F; art. 20, d.m. ll.pp. n. 145/2000) 
 
    1. L'esecutore non puo' pretendere compensi per danni alle  opere
o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti  consentiti
dal contratto. 
    2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne  fa
denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati
speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento,  a
pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 
    3. L'esecutore non puo' sospendere o rallentare l'esecuzione  dei
lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba
rimanere inalterato sino a che non sia  eseguito  l'accertamento  dei
fatti. 
    4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma  2,  il  direttore
dei  lavori  procede,  redigendone  processo  verbale  alla  presenza
dell'esecutore, all'accertamento: 
    a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato
precedente; 
    b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa  di  forza
maggiore; 
    c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 
    d)  dell'osservanza  o  meno  delle  regole  dell'arte  e   delle
prescrizioni del direttore dei lavori; 
    e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a  prevenire
i danni; 
    al fine di  determinare  il  risarcimento  al  quale  puo'  avere
diritto l'esecutore stesso. 
    5. Nessun indennizzo e' dovuto  quando  a  determinare  il  danno
abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle  persone  delle  quali
esso e' tenuto a rispondere. 
    6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua
o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti  a  libretto,
sono valutati  in  base  alla  misurazione  provvisoria  fatta  dagli
assistenti di cantiere. Mancando  la  misurazione,  l'esecutore  puo'
dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di  prova,
ad eccezione di quella testimoniale.