(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 166)
 
                              Art. 166 
 
                        (Consulente tecnico) 
 
 
  1. Se la natura della controversia  lo  richiede,  il  giudice,  in
qualsiasi momento, nomina uno o  piu'  consulenti  tecnici  ai  sensi
dell'articolo 97. 
 
 
  2. Il consulente puo' essere autorizzato a riferire  verbalmente  e
in tal caso  le  sue  dichiarazioni  sono  integralmente  raccolte  a
verbale.