Art. 167 
                   (Trattamento illecito di dati) 
 
   1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  chiunque,  al
fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad  altri  un
danno, procede al trattamento di  dati  personali  in  violazione  di
quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero  in
applicazione dell'articolo  129,  e'  punito,  se  dal  fatto  deriva
nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o,  se  il  fatto
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi. 
   2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  chiunque,  al
fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad  altri  un
danno, procede al trattamento di  dati  personali  in  violazione  di
quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25,  26,
27 e 45, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la  reclusione
da uno a tre anni.