Articolo 167 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennita' pecuniaria 1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' tenuto, secondo che l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga piu' opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma e' determinata previa perizia di stima. 2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato al trasgressore un termine per provvedere. 3. In caso di inottemperanza, l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. 4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1 sono utilizzate per finalita' di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.