Art. 167 
 
          Accettazione, qualita' ed impiego dei materiali. 
 
                  (art. 15 d.m. ll.pp. n. 145/2000) 
 
    1.  I  materiali  e  i  componenti  devono   corrispondere   alle
prescrizioni  del  capitolato  speciale  ed  essere  della   migliore
qualita': possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione
del direttore dei lavori; in caso  di  controversia,  si  procede  ai
sensi dell'articolo 164. 
    2. L'accettazione dei materiali e dei  componenti  e'  definitiva
solo dopo la loro  posa  in  opera.  Il  direttore  dei  lavori  puo'
rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi  causa  non  fossero
conformi  alle  caratteristiche  tecniche  risultanti  dai  documenti
allegati  al  contratto;  in  questo  ultimo  caso  l'esecutore  deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 
    3.  Ove  l'esecutore  non  effettui  la  rimozione  nel   termine
prescritto dal direttore dei  lavori,  la  stazione  appaltante  puo'
provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico  del  quale
resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per  effetto
della rimozione eseguita d'ufficio. 
    4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei  materiali  e
dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti  e  i
poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. 
    5. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali  o
componenti di  caratteristiche  superiori  a  quelle  prescritte  nei
documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu' accurata, non
ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita' e' redatta come se
i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 
    6. Nel caso sia stato autorizzato per  ragioni  di  necessita'  o
convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di  materiali
o  componenti  aventi  qualche  carenza   nelle   dimensioni,   nella
consistenza o  nella  qualita',  ovvero  sia  stata  autorizzata  una
lavorazione di minor pregio, viene applicata una  adeguata  riduzione
del prezzo in sede  di  contabilizzazione,  sempre  che  l'opera  sia
accettabile senza pregiudizio e salve  le  determinazioni  definitive
dell'organo di collaudo. 
    7. Gli  accertamenti  di  laboratorio  e  le  verifiche  tecniche
obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato  speciale
d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo  di
collaudo, imputando la spesa a  carico  delle  somme  a  disposizione
accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le  stesse  prove
la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed
alla redazione di apposito verbale  di  prelievo;  la  certificazione
effettuata  dal  laboratorio   prove   materiali   riporta   espresso
riferimento a tale verbale. 
    8. La  direzione  dei  lavori  o  l'organo  di  collaudo  possono
disporre ulteriori prove ed  analisi  ancorche'  non  prescritte  dal
capitolato speciale d'appalto ma ritenute  necessarie  per  stabilire
l'idoneita' dei materiali o dei componenti. Le  relative  spese  sono
poste a carico dell'esecutore.