Art. 168 
 
Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base
                      del progetto preliminare 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del  codice,  nell'ipotesi
di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c),  del  codice,  il  bando
prevede  che   la   stipulazione   del   contratto   debba   avvenire
successivamente all'acquisizione  di  eventuali  pareri  necessari  e
all'approvazione, da parte della stazione  appaltante,  del  progetto
definitivo presentato come offerta  in  sede  di  gara.  Entro  dieci
giorni   dall'aggiudicazione   definitiva,   il   responsabile    del
procedimento avvia le  procedure  per  l'acquisizione  dei  necessari
eventuali  pareri  e  per  l'approvazione  del  progetto   definitivo
presentato in sede di gara. In tale fase l'affidatario provvede,  ove
necessario,  ad  adeguare  il  progetto  definitivo  alle   eventuali
prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che cio'  comporti
alcun  compenso   aggiuntivo   a   favore   dello   stesso.   Qualora
l'affidatario  non  adegui  il  progetto  definitivo  entro  la  data
perentoria  assegnata  dal  responsabile  del  procedimento,  non  si
procede alla stipula del  contratto  e  si  procede  all'annullamento
dell'aggiudicazione  definitiva  e,  ove  previsto  nel   bando,   ad
interpellare progressivamente i soggetti che hanno  partecipato  alla
procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova  aggiudicazione;
si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la
prima migliore offerta, fino al quinto  migliore  offerente,  escluso
l'originario aggiudicatario. 
    2. Successivamente alla stipula del  contratto,  il  responsabile
del procedimento,  con  apposito  ordine  di  servizio,  dispone  che
l'affidatario dia inizio alla redazione del progetto  esecutivo,  che
dovra' essere completata nel termine fissato dal contratto. 
    3.  Qualora  il  progettista   dell'esecutivo   ne   ravvisi   la
necessita', l'affidatario, previa informazione  al  responsabile  del
procedimento perche' possa eventualmente  disporre  la  presenza  del
direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o  indagini
di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati  per  la
redazione del progetto preliminare posto a base di  gara,  senza  che
cio' comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario. 
    4. Il progetto esecutivo non  puo'  prevedere  alcuna  variazione
alla  qualita'  e  alle  quantita'  delle  lavorazioni  previste  nel
progetto definitivo presentato come offerta in sede  di  gara,  salvo
quanto disposto dal comma 5.  Sono  altresi'  ammesse  le  variazioni
qualitative e quantitative, contenute entro un importo non  superiore
al dieci per  cento  per  i  lavori  di  recupero,  ristrutturazione,
manutenzione e restauro e al cinque per cento  per  tutti  gli  altri
lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che  non  incidano  su
eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino  un
aumento dell'importo contrattuale. 
    5. Nel caso  in  cui  si  verifichi  una  delle  ipotesi  di  cui
all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d),  del  codice,  le
variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in  base
ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi
prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163. La  stazione  appaltante
procede all'accertamento delle cause, condizioni  e  presupposti  che
hanno dato luogo alle variazioni nonche' al concordamento  dei  nuovi
prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale  prestazionale
allegato al progetto preliminare. Nel caso di riscontrati  errori  od
omissioni del progetto definitivo presentato in sede di  offerta,  le
variazioni e gli oneri da apportarsi al  progetto  esecutivo  sono  a
carico dell'affidatario. 
    6. Il progetto esecutivo e' approvato dalla stazione  appaltante,
sentito il progettista del progetto  preliminare,  entro  il  termine
fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini
previsti dall'articolo 153, comma 2, per la consegna dei  lavori.  Il
pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla
redazione  del   progetto   esecutivo   e'   effettuato   in   favore
dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei  lavori.  Nel
caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le
penali previste  nello  schema  di  contratto  allegato  al  progetto
preliminare, salvo il diritto di risolvere il contratto. 
    7. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura  dell'affidatario
non sia ritenuto meritevole  di  approvazione,  il  responsabile  del
procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 del codice. 
    8. In ogni  altro  caso  di  mancata  approvazione  del  progetto
esecutivo,  la   stazione   appaltante   recede   dal   contratto   e
all'affidatario   e'   riconosciuto   unicamente   quanto    previsto
dall'articolo 157 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per
ritardata consegna dei lavori. 
    9. Nella ipotesi in cui non  trova  applicazione  l'articolo  53,
comma  3-bis,  del  codice,  il  capitolato  speciale   prestazionale
allegato al progetto preliminare indica le modalita' per il pagamento
del corrispettivo previsto per le spese di  progettazione  definitiva
ed esecutiva. 
    10. Il coordinatore per  la  progettazione,  che  redige  per  il
progetto esecutivo il piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento,  e'
nominato dalla stazione appaltante su proposta dell'affidatario. 
    11. Il progetto definitivo presentato come  offerta  in  sede  di
gara e il progetto esecutivo sono soggetti,  prima  dell'approvazione
di ciascun  livello  di  progettazione,  a  verifica  secondo  quanto
previsto  dalla  parte  II,  titolo  II,  capo   II,   del   presente
regolamento. 
 
              Note all'art. 168 
              - Il testo dell'art. 11, comma 9,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “9. Divenuta efficace  l'aggiudicazione  definitiva,  e
          fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela  nei  casi
          consentiti  dalle  norme  vigenti,  la   stipulazione   del
          contratto di appalto o di concessione  ha  luogo  entro  il
          termine di sessanta giorni, salvo diverso termine  previsto
          nel bando o nell'invito ad  offrire,  ovvero  l'ipotesi  di
          differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
          Se la stipulazione del contratto non  avviene  nel  termine
          fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12,  comma
          3, non avviene nel termine ivi  previsto,  l'aggiudicatario
          puo', mediante atto notificato  alla  stazione  appaltante,
          sciogliersi da  ogni  vincolo  o  recedere  dal  contratto.
          All'aggiudicatario non spetta alcun  indennizzo,  salvo  il
          rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso  di
          lavori, se e' intervenuta la consegna dei lavori in via  di
          urgenza e nel caso di servizi e forniture, se  si  e'  dato
          avvio  all'esecuzione  del  contratto  in  via   d'urgenza,
          l'aggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso   delle   spese
          sostenute  per  l'esecuzione  dei   lavori   ordinati   dal
          direttore  dei  lavori,  ivi  comprese  quelle  per   opere
          provvisionali. Nel caso di servizi e forniture,  se  si  e'
          dato avvio all'esecuzione del contratto in  via  d'urgenza,
          l'aggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso   delle   spese
          sostenute  per  le  prestazioni  espletate  su  ordine  del
          direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza  di  cui
          al presente comma non  e'  consentita  durante  il  termine
          dilatorio di cui al  comma  10  e  durante  il  periodo  di
          sospensione obbligatoria del termine  per  la  stipulazione
          del contratto previsto dal comma 10-ter,  salvo  che  nelle
          procedure in  cui  la  normativa  vigente  non  prevede  la
          pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui  la
          mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione  dedotta
          nella gara  determinerebbe  un  grave  danno  all'interesse
          pubblico che e' destinata a  soddisfare,  ivi  compresa  la
          perdita di finanziamenti comunitari.”. 
              - Il testo dell'art. 53, comma 2, lett. b)  e  c),  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “2. Negli appalti relativi a lavori, il  decreto  o  la
          determina a contrarre stabilisce, (...), se il contratto ha
          ad oggetto: 
              a) (omissis) 
              b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di  lavori
          sulla base  del  progetto  definitivo  dell'amministrazione
          aggiudicatrice; 
              c) previa acquisizione del progetto definitivo in  sede
          di offerta, la progettazione esecutiva  e  l'esecuzione  di
          lavori    sulla    base    del     progetto     preliminare
          dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo  svolgimento  della
          gara e' effettuato sulla base di un  progetto  preliminare,
          nonche'   di   un   capitolato   prestazionale    corredato
          dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei
          requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto  il
          progetto definitivo e il prezzo.” 
              - Per il testo dell'art. 132, del  decreto  legislativo
          12 aprile 2006 n. 163 si veda nelle Note all'art. 161. 
              - Per il testo dell'art. 136 del decreto legislativo 12
          aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 131. 
              - Il  testo  dell'art.  53,  comma  3-bis,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e
          c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si
          avvale  di   uno   o   piu'   soggetti   qualificati   alla
          realizzazione del progetto,  la  stazione  appaltante  puo'
          indicare  nel  bando  di   gara   le   modalita'   per   la
          corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del
          compenso corrispondente agli  oneri  di  progettazione,  al
          netto del ribasso d'asta, previa approvazione del  progetto
          e previa presentazione dei relativi documenti  fiscali  del
          progettista.”