Art. 169 
 
Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base
                       del progetto definitivo 
 
                   (art. 140, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b),  del
codice, dopo la  stipulazione  del  contratto,  il  responsabile  del
procedimento, con ordine di servizio, dispone che  l'affidatario  dia
immediato inizio alla redazione del progetto  esecutivo,  che  dovra'
essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al
progetto definitivo posto a base di gara. 
    2.  Qualora  il  progettista   dell'esecutivo   ne   ravvisi   la
necessita', l'affidatario, previa informazione  al  responsabile  del
procedimento perche' possa eventualmente  disporre  la  presenza  del
direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o  indagini
di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati  per  la
redazione del progetto definitivo, senza che cio'  comporti  compenso
aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario. 
    3. Il progetto esecutivo non  puo'  prevedere  alcuna  variazione
alla  qualita'  e  alle  quantita'  delle  lavorazioni  previste  nel
progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4. Sono altresi'
ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro  un
importo non superiore al dieci per cento per i  lavori  di  recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per  cento  per
tutti gli altri lavori delle categorie di  lavoro  dell'appalto,  che
non incidano su eventuali prescrizioni degli enti  competenti  e  che
non comportino un aumento dell'importo contrattuale. 
    4. Nel caso  in  cui  si  verifichi  una  delle  ipotesi  di  cui
all'articolo 132, comma 1, lettere a),  b),  c)  e  d),  del  codice,
ovvero nel caso di  riscontrati  errori  od  omissioni  del  progetto
definitivo, diversi da quelli di cui all'articolo 119,  comma  5,  le
variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in  base
ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi
prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163. La  stazione  appaltante
procede all'accertamento delle cause, condizioni  e  presupposti  che
hanno dato luogo alle variazioni nonche' al concordamento  dei  nuovi
prezzi secondo quanto previsto dal capitolato  speciale  allegato  al
progetto definitivo. 
    5. Il progetto esecutivo e' approvato dalla stazione  appaltante,
sentito il progettista del  progetto  definitivo,  entro  il  termine
fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini
previsti dall'articolo 153, comma 2, per la consegna dei  lavori.  Il
pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla
redazione  del   progetto   esecutivo   e'   effettuato   in   favore
dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei  lavori.  Nel
caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le
penali previste  nello  schema  di  contratto  allegato  al  progetto
definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto. 
    6. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura  dell'affidatario
non sia ritenuto meritevole  di  approvazione,  il  responsabile  del
procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 del codice. 
    7. In ogni  altro  caso  di  mancata  approvazione  del  progetto
esecutivo,  la   stazione   appaltante   recede   dal   contratto   e
all'affidatario   e'   riconosciuto   unicamente   quanto    previsto
dall'articolo 157 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per
ritardata consegna dei lavori. 
    8. Nella ipotesi in cui non  trova  applicazione  l'articolo  53,
comma 3-bis, del codice, il capitolato speciale allegato al  progetto
definitivo indica le modalita' per  il  pagamento  del  corrispettivo
previsto per le spese di progettazione esecutiva. 
    9. Il progetto esecutivo e' soggetto, prima dell'approvazione,  a
verifica secondo quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo  II,
del presente regolamento. 
 
              Note all'art. 169 
              - Per il testo dell'art. 53, comma  2,  lett.  b),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,  si  veda  nelle
          Note all'art. 168. 
              - Per il testo dell'art. 132, del  decreto  legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 161. 
              - Per il testo dell'art. 136 del decreto legislativo 12
          aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 131. 
              - Per il testo dell'art. 53, comma 3-bis,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 168.