(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 169)
 
                              Art. 169 
 
                   (Esecutorieta' della sentenza) 
 
 
  1. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del pensionato per
crediti  derivanti  dai  rapporti  di  cui  all'articolo   151   sono
provvisoriamente esecutive. 
 
 
  2.  All'esecuzione  si  puo'  procedere  con  la  sola  copia   del
dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza. 
 
 
  3.  Il  giudice  di  appello  puo'  disporre,  con  ordinanza   non
impugnabile, che l'esecuzione sia sospesa quando dalla  stessa  possa
derivare all'altra parte gravissimo danno. La sospensione puo' essere
anche parziale. 
 
 
  4.   Le   sentenze    che    pronunciano    condanna    a    favore
dell'amministrazione sono provvisoriamente esecutive. 
 
 
  5.  Il  giudice  di  appello  puo'  disporre  con   ordinanza   non
impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in  parte  quando
ricorrono gravi motivi. 
 
 
  6. Se l'istanza per la sospensione  di  cui  ai  commi  3  e  5  e'
inammissibile o manifestamente infondata il  giudice,  con  ordinanza
non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha  proposta  ad  una
pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e  non  superiore  a  10.000
euro. L'ordinanza e' revocabile con  la  sentenza  che  definisce  il
giudizio.