Art. 17
   Istituzione o completamento del catasto degli impianti termici

  1.  Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare
quello  gia'  esistente  all'atto della data di entrata in vigore del
presente  decreto, gli Enti locali competenti possono richiedere alle
societa'  distributrici  di  combustibile  per il funzionamento degli
impianti  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993,  n.  412,  che  sono  tenute  a  provvedere entro 90 giorni, di
comunicare  l'ubicazione  e  la  titolarita'  degli  impianti da esse
riforniti  nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i
suddetti   dati   alla  provincia  ed  alla  regione,  anche  in  via
informatica.