Art. 17. 1. All'articolo 74 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani di cui al capo X devono essere preventivamente resi edotti, oltre che dei rischi connessi all'esposizione, anche del fatto che, durante l'intervento possano essere sottoposti ad esposizione di emergenza e, conseguentemente, dotati di adeguati mezzi di protezione in relazione alle circostanze in cui avviene l'intervento medesimo."; b) nel comma 3 le parole: "le modalita' e i livelli di esposizione di emergenza dei soccorritori di protezione civile e dei volontari." sono sostituite dalle seguenti: "le modalita' e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento.".
Note all'art. 17: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vedi note alle premesse. - L'art. 74 del succitato decreto come modificato dal presente decreto cosi' recita: "Art. 74 (Esposizioni accidentali o di emergenza). - 1. Dopo ogni esposizione accidentale o di emergenza i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, devono acquisire dall'esperto qualificato una apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze ed i motivi dell'esposizione stessa per quanto riscontrabili dall'esperto qualificato, nonche' la valutazione delle dosi relativamente ai lavoratori interessati. Resta fermo quanto disposto dall'art. 91. 2. I lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani di cui al capo X devono essere preventivamente resi edotti, oltre che dei rischi connessi all'esposizione, anche del fatto che, durante l'intervento possano essere sottoposti ad esposizione di emergenza e, conseguentemente, dotati di adeguati mezzi di protezione in relazione alle circostanze in cui avviene l'intervento medesimo. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', per il coordinamento della protezione civile e dell'industria del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalita' e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento. 4. Per le attivita' estrattive gli interventi di soccorso sono effettuati da personale volontario appositamente addestrato".