Art. 17.
  1.  All'articolo  74 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. I lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani di
cui  al  capo  X devono essere preventivamente resi edotti, oltre che
dei  rischi  connessi  all'esposizione,  anche del fatto che, durante
l'intervento possano essere sottoposti ad esposizione di emergenza e,
conseguentemente, dotati di adeguati mezzi di protezione in relazione
alle circostanze in cui avviene l'intervento medesimo.";
    b)  nel  comma  3  le  parole:  "le  modalita'  e  i  livelli  di
esposizione  di emergenza dei soccorritori di protezione civile e dei
volontari." sono sostituite dalle seguenti: "le modalita' e i livelli
di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento.".
 
Note all'art. 17:
    - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
    - L'art.  74  del  succitato decreto come modificato dal presente
decreto cosi' recita:
    "Art. 74 (Esposizioni accidentali o di emergenza). - 1. Dopo ogni
esposizione  accidentale  o  di  emergenza  i  datori  di  lavoro,  i
dirigenti  ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze,  devono  acquisire  dall'esperto qualificato una apposita
relazione  tecnica,  dalla quale risultino le circostanze ed i motivi
dell'esposizione   stessa   per   quanto  riscontrabili  dall'esperto
qualificato,  nonche'  la  valutazione  delle  dosi  relativamente ai
lavoratori interessati. Resta fermo quanto disposto dall'art. 91.
    2.  I  lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani
di cui al capo X devono essere preventivamente resi edotti, oltre che
dei  rischi  connessi  all'esposizione,  anche del fatto che, durante
l'intervento possano essere sottoposti ad esposizione di emergenza e,
conseguentemente, dotati di adeguati mezzi di protezione in relazione
alle circostanze in cui avviene l'intervento medesimo.
    3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', per il
coordinamento  della protezione civile e dell'industria del commercio
e  dell'artigianato  sono  stabilite  le  modalita'  e  i  livelli di
esposizione dei lavoratori e del personale di intervento.
    4.  Per  le  attivita' estrattive gli interventi di soccorso sono
effettuati da personale volontario appositamente addestrato".