Art. 17
                      Informazioni e relazioni

  1.  Il  Ministero  della  sanita' provvede all'elaborazione ed alla
pubblicazione  di  una relazione triennale sulla qualita' delle acque
destinate al consumo umano al fine di informare i consumatori.
  2. La relazione di cui al comma 1 contiene le informazioni relative
alle  forniture  di  acqua  superiori  a 1000 mc al giorno in media o
destinate   all'approvvigionamento   di   5000  o  piu'  persone.  La
relazione,  in  particolare,  deve  rendere conto delle misure di cui
agli articoli 3, comma 1, lettera b), 4; 8; 10; 11; 13, commi 9 e 11;
14; 16 e all'allegato I, parte C, nota 10.
  3.  La  relazione  di  cui al comma 1 viene pubblicata entro l'anno
successivo  al  triennio  cui  si  riferisce  e  viene trasmessa alla
Commissione  europea  entro  due  mesi  dalla pubblicazione. La prima
relazione dovra' riferirsi agli anni 2002, 2003 e 2004.
  4.  Il  Ministero  della  sanita'  provvede  alla  redazione di una
relazione  da  trasmettere  alla  Commissione  europea  sulle  misure
adottate  e  sui  provvedimenti da prendere ai sensi dell'articolo 5,
comma  4,  ed  in relazione al valore parametrico dei trialometani di
cui all'allegato I, parte B, nota 10.
  5.  Le  informazioni elaborate dal Ministero della sanita' ai sensi
del presente decreto sono rese accessibili ai Ministeri interessati.