Art. 17 Informazioni e relazioni 1. Il Ministero della sanita' provvede all'elaborazione ed alla pubblicazione di una relazione triennale sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano al fine di informare i consumatori. 2. La relazione di cui al comma 1 contiene le informazioni relative alle forniture di acqua superiori a 1000 mc al giorno in media o destinate all'approvvigionamento di 5000 o piu' persone. La relazione, in particolare, deve rendere conto delle misure di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b), 4; 8; 10; 11; 13, commi 9 e 11; 14; 16 e all'allegato I, parte C, nota 10. 3. La relazione di cui al comma 1 viene pubblicata entro l'anno successivo al triennio cui si riferisce e viene trasmessa alla Commissione europea entro due mesi dalla pubblicazione. La prima relazione dovra' riferirsi agli anni 2002, 2003 e 2004. 4. Il Ministero della sanita' provvede alla redazione di una relazione da trasmettere alla Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti da prendere ai sensi dell'articolo 5, comma 4, ed in relazione al valore parametrico dei trialometani di cui all'allegato I, parte B, nota 10. 5. Le informazioni elaborate dal Ministero della sanita' ai sensi del presente decreto sono rese accessibili ai Ministeri interessati.