Art. 17
                       Funzioni dei dirigenti
         (Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
           prima dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1993 e
              poi dall'art.12 del d.lgs n.80 del 1998)

  1.  I  dirigenti,  nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4,
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano  proposte  ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
   dirigenziali generali;
b) curano   l'attuazione  dei  progetti  e  delle  gestioni  ad  essi
   assegnati   dai  dirigenti  degli  uffici  dirigenziali  generali,
   adottando  i  relativi  atti  e  provvedimenti  amministrativi  ed
   esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono  tutti  gli  altri compiti ad essi delegati dai dirigenti
   degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da
   essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
   anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie
   e strumentali assegnate ai propri uffici.