Art. 17.
                           Norme tecniche
  1.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute e del Ministro delle
attivita'  produttive  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente decreto, le norme tecniche per l'esecuzione del
presente decreto.