Art. 17 
    Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono  l'attuazione
delle linee strategiche per la  riorganizzazione  e  digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale  fine  le  predette
amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i
compiti relativi a: 
    a)  coordinamento   strategico   dello   sviluppo   dei   sistemi
informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard
tecnici e organizzativi comuni; 
    b) indirizzo e coordinamento  dello  sviluppo  dei  servizi,  sia
interni   che    esterni,    forniti    dai    sistemi    informativi
dell'amministrazione; 
    c)  indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio  della   sicurezza
informatica; 
    d) accesso dei soggetti disabili  agli  strumenti  informatici  e
promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto
dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; 
    e)    analisi     della     coerenza     tra     l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie  dell'informazione
e  della  comunicazione,  al  fine  di  migliorare  la  soddisfazione
dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e  i
costi dell'azione amministrativa; 
    f)   cooperazione   alla   revisione    della    riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 
    g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio  della  pianificazione
prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi; 
    h) progettazione e coordinamento delle  iniziative  rilevanti  ai
fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e
imprese mediante gli strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra
pubbliche  amministrazioni,  ivi   inclusa   la   predisposizione   e
l'attuazione di  accordi  di  servizio  tra  amministrazioni  per  la
realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi    informativi
cooperativi; 
    i)  promozione  delle  iniziative  attinenti  l'attuazione  delle
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o  dal
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; 
    j) pianificazione e coordinamento  del  processo  di  diffusione,
all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di  posta  elettronica,
protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle
norme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'. 
 
          Note all'art. 17:
              -  Per  la legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per
          favorire  l'accesso  dei  soggetti  disabili agli strumenti
          informatici) si vedano le note alle premesse.