Art. 17.
1.  Gli  operatori  turistici  che  organizzano  viaggi  collettivi o
individuali  in  Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data
di  cui  al  comma  2,  di inserire in maniera evidente nei materiali
propagandistici,  nei  programmi, nei documenti di viaggio consegnati
agli  utenti,  nonche'  nei  propri  cataloghi  generali o relativi a
singole   destinazioni,   la   seguente   avvertenza:  "Comunicazione
obbligatoria  ai  sensi  dell'articolo  .....  della legge n.... - La
legge  italiana  punisce  con  la  reclusione  i reati concernenti la
prostituzione   e   la   pornografia   minorile,  anche  se  commessi
all'estero".
2.  La  disposizione  di cui al comma 1 si applica con riferimento ai
materiali  illustrativi  o  pubblicitari  o  ai  documenti utilizzati
successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3.  Gli  operatori  turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da  euro  1.500 a euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede
il Ministero delle attivita' produttive.