ART. 17
 (istruttoria e adozione del giudizio di compatibilita' ambientale)

   1.  Le attivita' tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale
strategica  dei  piani  e  programmi  la  cui approvazione compete ad
organi  dello Stato sono svolte dalla Commissione di cui all'articolo
6.  A  tal  fine,  il vicepresidente competente, per ogni proposta di
piano  o  programma  inviatagli  ai  sensi dell'articolo 16, comma 1,
provvede  alla  costituzione  di  apposita sottocommissione secondo i
criteri   di  cui  all'articolo  6,  comma  5;  ove  ne  ricorrano  i
presupposti la sottocommissione e' integrata ai sensi del comma 6 del
medesimo articolo 6.
   2.   Ove   la  sottocommissione  verifichi  l'incompletezza  della
documentazione  presentata, ne puo' richiedere l'integrazione. In tal
caso  i  termini del procedimento restano sospesi fino al ricevimento
delle integrazioni richieste.
   3.  La  sottocommissione  incaricata  acquisisce e valuta tutta la
documentazione  presentata,  nonche'  le  osservazioni,  obiezioni  e
suggerimenti inoltrati ai sensi degli articoli 10 e 11, ed esprime il
proprio parere motivato entro il termine di trenta giorni a decorrere
dalla scadenza di tutti i termini di cui agli articoli 10 e 11, fatta
comunque  salva  la  sospensione  eventualmente disposta ai sensi del
comma 2.
   4.  In  caso di ritardo, e previa diffida a provvedere entro dieci
giorni,  anche su istanza delle parti interessate, tutti i poteri dei
vicepresidenti sono esercitati dal Presidente della Commissione.
   5.  Il  parere  espresso  dalla sottocommissione e' immediatamente
trasmesso   da   parte  del  competente  vicepresidente  al  Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio, che, di concerto con il
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali e con il Ministro
proponente,  entro  i  successivi trenta giorni provvede all'adozione
del giudizio di compatibilita' ambientale.
   6.  L'inutile  decorso  del  termine  di  cui  al  comma 5 implica
l'esercizio   del  potere  sostituivo  da  parte  del  Consiglio  dei
Ministri, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 12, comma 2.