Art. 17 
 
               Razionalizzazione della spesa sanitaria 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e  la
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica,  il  livello  del
finanziamento a cui concorre lo Stato per  il  2013  e'  incrementato
dello  0,5%  rispetto  al  livello  vigente  per  il   2012   ed   e'
ulteriormente incrementato dell'1,4% per il  2014.  Conseguentemente,
con  specifica  Intesa  fra  lo  Stato  e  le   regioni,   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  da
stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalita' per  il
raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo  periodo  del  presente
comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto
termine,al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni
rispettino  l'equilibrio  di  bilancio  sanitario,  sono  introdotte,
tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il  personale
di cui all'articolo 16, le seguenti disposizioni negli  altri  ambiti
di spesa sanitaria: 
    a) nelle more del perfezionamento delle attivita' concernenti  la
determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e
fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici  relativi
a lavori, servizi e forniture  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare  le
attivita' delle  Centrali  regionali  per  gli  acquisti,  il  citato
Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca  dati
nazionale dei contratti  pubblici  di  cui  all'articolo  62-bis  del
decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  fornisce  alle  regioni
un'elaborazione  dei  prezzi  di  riferimento,  ivi  compresi  quelli
eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche  ai  sensi  di
quanto  disposto  all'articolo  11,  alle  condizioni   di   maggiore
efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed  i  farmaci
per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari  e  non
sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  266,
tra quelli di maggiore impatto in  termini  di  costo  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale. Cio', al fine di mettere a disposizione
delle  regioni  ulteriori  strumenti   operativi   di   controllo   e
razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano  tutte  le  misure
necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di  risparmio
programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti
delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati; 
    b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine  di
consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi
di risparmio programmati compatibili con il livello di  finanziamento
di cui al primo periodo del presente  comma,  a  decorrere  dall'anno
2013, con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  disciplinate  le   procedure
finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche  l'eventuale
superamento  del  tetto  di  spesa  a  livello   nazionale   di   cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
nella misura massima del 35% di tale superamento, in  proporzione  ai
rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con
modalita'  stabilite  dal  medesimo  regolamento.  Qualora  entro  la
predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il  richiamato
regolamento, l'Agenzia italiana del  farmaco,  con  riferimento  alle
disposizioni di  cui  all'articolo  11,  comma  7,  lettera  b),  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  a  decorrere  dall'anno  2013,
aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di  consentire
alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi  di
risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013 il tetto di
spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui  all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  come  da
ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3,  del  decreto  legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102 e' rideterminato nella misura del 12,5%; 
    c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta
direttamente dal  Servizio  sanitario  nazionale  per  l'acquisto  di
dispositivi  medici,  in  attesa  della  determinazione   dei   costi
standardizzati sulla base dei livelli  essenziali  delle  prestazioni
che tengano conto  della  qualita'  e  dell'innovazione  tecnologica,
elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per  il
monitoraggio  dei  consumi  dei   dispositivi   medici   direttamente
acquistati dal Servizio sanitario nazionale di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute dell'11 giugno 2010, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013  la  spesa
sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per  l'acquisto  di  detti
dispositivi, tenuto conto dei dati riportati  nei  modelli  di  conto
economico (CE), compresa la spesa relativa all'assistenza  protesica,
e' fissata entro un tetto a livello nazionale e  a  livello  di  ogni
singola regione, riferito  rispettivamente  al  fabbisogno  sanitario
nazionale standard e al fabbisogno sanitario  regionale  standard  di
cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
68. Cio' al fine di garantire il  conseguimento  degli  obiettivi  di
risparmio programmati. Il valore assoluto  dell'onere  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei  dispositivi  di  cui
alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, e'
annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Le  regioni   monitorano
l'andamento  della  spesa  per  acquisto  dei   dispositivi   medici:
l'eventuale superamento del predetto valore e' recuperato interamente
a carico della regione attraverso misure di contenimento della  spesa
sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre  voci
del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione che abbia
fatto registrare un equilibrio economico complessivo; 
    d) a decorrere dall'anno 2014,  con  regolamento  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e   delle   finanze,   sono   introdotte   misure   di
compartecipazione  sull'assistenza   farmaceutica   e   sulle   altre
prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.  Le  misure  di
compartecipazione sono aggiuntive  rispetto  a  quelle  eventualmente
gia' disposte dalle regioni e sono  finalizzate  ad  assicurare,  nel
rispetto del principio di equilibrio  finanziario,  l'appropriatezza,
l'efficacia e l'economicita' delle prestazioni. La predetta quota  di
compartecipazione non concorre  alla  determinazione  del  tetto  per
l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni  possono  adottare
provvedimenti    di    riduzione    delle    predette    misure    di
compartecipazione,   purche'   assicurino   comunque,   con    misure
alternative,  l'equilibrio  economico  finanziario,  da  certificarsi
preventivamente da parte del  Comitato  permanente  per  la  verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di  assistenza  e  dal  Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 
  2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni  di  cui  all'alinea  del
comma 1 sono indicati gli importi delle manovre  da  realizzarsi,  al
netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui  all'articolo
16 in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale per l'esercizio 2014, mediante le misure  di  cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Qualora la predetta  Intesa
non sia  raggiunta  entro  il  predetto  termine,  gli  importi  sono
stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui
al citato articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali,  per
l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico  rispettivamente  delle
misure di cui alle lettere a), b), e c) del  comma  1,  nonche',  per
l'esercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40%  a  carico  rispettivamente
delle misure di cui alle lettere a), b) c) e  d)  del  comma  1;  per
l'anno 2014, il residuo 3 per  cento  corrisponde  alle  economie  di
settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in  materia
di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui
all'articolo 16. Conseguentemente il tetto indicato alla  lettera  c)
del comma 1 e' fissato nella misura del 5,2%. Qualora le economie  di
settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in  materia
di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui
all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3 per cento, le
citate   percentuali   per   l'anno   2014   sono   proporzionalmente
rideterminate e  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, ove necessario, e' conseguentemente rideterminato in termini
di saldo  netto  da  finanziare  il  livello  del  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno  degli
anni 2013 e 2014. 
  4. Al fine di assicurare, per gli anni  2011  e  2012,  l'effettivo
rispetto  dei  piani  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari,  nonche'
dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre  2009,  sono  introdotte  le
seguenti disposizioni: 
    a) all'articolo 2, comma 80, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: 
      "A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o  dei
programmi operativi di cui  al  comma  88,  gli  ordinari  organi  di
attuazione del piano o il commissario  ad  acta  rinvengano  ostacoli
derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li  trasmettono  al
Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi  di  contrasto
con il Piano di rientro o con i  programmi  operativi.  Il  Consiglio
regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le  necessarie
modifiche alle leggi regionali in contrasto,  o  le  sospende,  o  le
abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad  apportare  le
necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero  vi
provveda in modo parziale  o  comunque  tale  da  non  rimuovere  gli
ostacoli all'attuazione del  piano  o  dei  programmi  operativi,  il
Consiglio dei Ministri  adotta,  ai  sensi  dell'articolo  120  della
Costrizione,  le  necessarie  misure,   anche   normative,   per   il
superamento dei predetti ostacoli."; 
      b) all'articolo 2, dopo il comma 88  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, e' inserito il seguente: "88-bis Il primo  periodo  del
comma  88  si  interpreta  nel  senso  che  i   programmi   operativi
costituiscono   prosecuzione   e   necessario   aggiornamento   degli
interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento  del
piano di rientro, al fine  di  tenere  conto  del  finanziamento  del
servizio  sanitario  programmato  per  il  periodo  di   riferimento,
dell'effettivo stato di  avanzamento  dell'attuazione  del  piano  di
rientro, nonche' di ulteriori obblighi regionali derivanti da  Intese
fra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente."; 
      c) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro
dal disavanzo sanitario  della  regione  Abruzzo  da'  esecuzione  al
programma operativo per l'esercizio  2010,  di  cui  all'articolo  2,
comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che e' approvato  con
il presente decreto, ferma restando la validita'  degli  atti  e  dei
provvedimenti gia'  adottati  e  la  salvezza  degli  effetti  e  dei
rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  della  sua  attuazione.   Il
Commissario ad acta, altresi', adotta, entro 60 giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario  regionale
2011 - 2012, in  modo  da  garantire,  anche  attraverso  l'eventuale
superamento delle previsioni contenute in  provvedimenti  legislativi
regionali non ancora rimossi ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  80,
della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   che   le   azioni   di
riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano
coerenti, nel rispetto  dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di
assistenza: 
        1)  con  l'obiettivo   del   raggiungimento   dell'equilibrio
economico stabile del bilancio sanitario  regionale  programmato  nel
piano di rientro stesso, tenuto conto del livello  del  finanziamento
del servizio sanitario programmato per il periodo 2010 - 2012 con  il
Patto per la  salute  2010  -  2012  e  definito  dalla  legislazione
vigente; 
        2) con gli ulteriori obblighi per le regioni  introdotti  dal
medesimo Patto per  la  salute  2010  -  2012  e  dalla  legislazione
vigente; 
      d) il Consiglio dei Ministri provvede a  modificare  l'incarico
commissariale nei sensi di cui alla lettera c); 
      e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122," sono
inserite le seguenti: "nonche' al fine di  consentire  l'espletamento
delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio
finanziario"; 
        2) nel primo e nel secondo periodo, le parole:  "fino  al  31
dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31  dicembre
2012"; 
      f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per  le  quali
in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge
30 dicembre 2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  e'  stato
applicato il blocco  automatico  del  turn  over  del  personale  del
servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della  salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, su richiesta della  regione  interessata,  puo'  essere
disposta,   in   deroga   al   predetto   blocco   del   turn   over,
l'autorizzazione al conferimento di  incarichi  di  dirigenti  medici
responsabili di struttura complessa,  previo  accertamento,  in  sede
congiunta, della necessita' di procedere al predetto conferimento  di
incarichi  al  fine  di  assicurare  il  mantenimento   dei   livelli
essenziali di assistenza, nonche' della compatibilita'  del  medesimo
conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli
equilibri di  bilancio  sanitario,  come  programmati  nel  piano  di
rientro, ovvero  nel  programma  operativo,  da  parte  del  Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza e del Tavolo tecnico per  la  verifica  degli  adempimenti
regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9  e  12  dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS. 
  5.  In  relazione  alle  risorse  da   assegnare   alle   pubbliche
amministrazioni interessate, a fronte degli oneri  da  sostenere  per
gli accertamenti medico-legali sui dipendenti  assenti  dal  servizio
per  malattia  effettuati  dalle   aziende   sanitarie   locali,   in
applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102: 
    a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato  a  trasferire  annualmente  una  quota  delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario  nazionale,  non
utilizzata in  sede  di  riparto  in  relazione  agli  effetti  della
sentenza della Corte costituzionale n. 207 del  7  giugno  2010,  nel
limite  di  70  milioni  di  euro   annui,   per   essere   iscritta,
rispettivamente, tra  gli  stanziamenti  di  spesa  aventi  carattere
obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della  legge  196  del
2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero  su
appositi  fondi  da  destinare  per   la   copertura   dei   medesimi
accertamenti medico-legali sostenuti dalla Amministrazioni diverse da
quelle statali; 
    b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di  bilancio  e'
stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla
copertura   degli   accertamenti   medico-legali   sostenuti    dalle
amministrazioni  pubbliche,  per  un  importo  complessivamente   non
superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalita' di cui alla
lettera  a).  Conseguentemente  il  livello  del  finanziamento   del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al
comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo  esercizio  2013,
in riduzione di 70 milioni di euro. 
  6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma  67,  secondo
periodo,  della  legge  23   dicembre   2009,   n.   191,   attuativo
dell'articolo 1, comma 4, lettera c),  dell'intesa  Stato-regioni  in
materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita  nella  riunione
della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009,  per
l'anno 2011 il  livello  del  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come  rideterminato
dall'articolo 11, comma 12, del decreto - legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e' incrementato di 486,5 milioni  di  euro  per  far  fronte  al
maggior finanziamento concordato  con  le  regioni,  ai  sensi  della
citata intesa, con riferimento al periodo 1° giugno-31 dicembre 2011. 
  7.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  previo  protocollo
d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre  regioni
interessate, e' disposta la proroga fino  al  31  dicembre  2013  del
progetto di sperimentazione gestionale di' cui all'articolo 1,  comma
827, della legge 27 dicembre 2006. n. 296,  coordinato  dall'Istituto
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie  della  poverta'  (INMP)  di  cui  al
decreto del Ministro della salute in data 3 agosto  2007,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20  settembre  2007,  finalizzato
alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione  e  alla  cura  delle
malattie delle migrazioni e della poverta'. 
  8. Ad eventuali modifiche all'organizzazione e  alle  modalita'  di
funzionamento dell'INMP si provvede con decreto  del  Ministro  della
salute, entro il 30 giugno 2013 il Ministero  della  salute  verifica
l'andamento della sperimentazione gestionale e promuove,  sulla  base
dei risultati raggiunti, l'adozione dei provvedimenti necessari  alla
definizione, d'intesa con  le  regioni  interessate,  dell'assetto  a
regime dell'INMP. In caso di  mancato  raggiungimento  dei  risultati
connessi al progetto di sperimentazione gestionale di cui al comma 7,
con decreto del Ministro della salute si provvede alla soppressione e
liquidazione dell'INMP provvedendo  alla  nomina  di  un  commissario
liquidatore. 
  9. Per la realizzazione  e  delle  finalita'  di  cui  al  presente
articolo, e' autorizzata per l'anno 2011 la  corresponsione  all'INMP
di un finanziamento pari 5 milioni di euro,  alla  cui  copertura  si
provvede mediante corrispondente riduzione,  per  il  medesimo  anno,
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  5  della  legge  6
febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attivita' di ciascuno
degli anni 2012  e  2013  si  provvede  nell'ambito  di  un  apposito
progetto interregionale  per  la  cui  realizzazione,  sulle  risorse
finalizzate all' attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996  n.  662,  e  successive  modificazioni,  e'  vincolato
l'importo pari a 5 milioni di euro annui per il medesimo biennio. 
  10. Al fine di  garantire  la  massima  funzionalita'  dell'Agenzia
italiana  del  farmaco  (Aifa),  in  relazione   alla   rilevanza   e
all'accresciuta complessita' delle competenze ad essa attribuite,  di
potenziare   la   gestione   delle   aree   strategiche   di   azione
corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute  e
di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010,  n.
183, con decreto emanato ai sensi dell'articolo  48,  comma  13,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazione, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione  e
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco  (Aifa),  di  cui  al
decreto del Ministro della salute  20  settembre  2004,  n.  245,  e'
modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario  dell'ente
e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso: 
    a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta  del
direttore  generale,  il  potere  di  modificare,  con  deliberazioni
assunte ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004,
l'assetto organizzativo  dell'Agenzia  di  cui  all'articolo  17  del
medesimo decreto n. 245 del 2004, anche  al  fine  di  articolare  le
strutture amministrative di vertice in coerenza con  gli  accresciuti
compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della  presente
lettera sono sottoposte all'approvazione del Ministero della  salute,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
    b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica  e
il comitato prezzi e  rimborsi,  prevedendo:  un  numero  massimo  di
componenti pari a dieci, di cui  tre  designati  dal  Ministro  della
salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno  designato  dal
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  quattro  designati  dalla
Conferenza Stato-regioni nonche', di diritto, il  direttore  generale
dell'Aifa e il  presidente  dell'Istituto  superiore  di  sanita';  i
requisiti  di  comprovata  professionalita'  e  specializzazione  dei
componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo
dei farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le
indennita' ai componenti, ferma l'assenza di  oneri  a  carico  della
finanza  pubblica,  non  possano  superare  la  misura  media   delle
corrispondenti indennita' previste per i  componenti  degli  analoghi
organismi  delle  autorita'  nazionali  competenti  per   l'attivita'
regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea; 
    c)  di  specificare  i  servizi,  compatibili  con  le   funzioni
istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia  stessa  puo'  rendere  nei
confronti di terzi  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  8,  lettera
c-bis), del decreto-legge n. 269 del  2003,  stabilendo  altresi'  la
misura dei relativi corrispettivi; 
    d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun  titolare
di autorizzazione all'immissione in commercio per  il  funzionamento,
l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalita'  informatiche
della banca  dati  dei  farmaci  autorizzati  o  registrati  ai  fini
dell'immissione in commercio, nonche'  per  la  gestione  informatica
delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per  le
piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2001/361/CE.