Art. 17 
 
Delle controversie in materia di allontanamento dei  cittadini  degli
altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari 
 
  1.  Le  controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   del
provvedimento di  allontanamento  dei  cittadini  degli  altri  Stati
membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi
di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  30,
nonche' per i motivi di cui  all'articolo  21  del  medesimo  decreto
legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione,  ove  non
diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente il tribunale,  in  composizione  monocratica,  del
luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il  provvedimento
impugnato. 
  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro   all'autorita'
giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. 
  4. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente. 
  5. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal
territorio  italiano  non  puo'  avere  luogo  fino  alla   pronuncia
sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento  sia  fondato
su una precedente decisione giudiziale  o  su  motivi  imperativi  di
pubblica sicurezza. Il giudice  decide  sull'istanza  di  sospensione
prima della scadenza del termine entro il quale  il  ricorrente  deve
lasciare il territorio nazionale. 
  6. Quando il ricorso e'  rigettato,  il  ricorrente  deve  lasciare
immediatamente il territorio nazionale. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del citato
          decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30: 
              «Art. 20 (Limitazioni  al  diritto  di  ingresso  e  di
          soggiorno). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il
          diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o
          dei loro familiari, qualsiasi  sia  la  loro  cittadinanza,
          puo' essere limitato con apposito provvedimento  solo  per:
          motivi di  sicurezza  dello  Stato;  motivi  imperativi  di
          pubblica sicurezza; altri motivi di ordine  pubblico  o  di
          pubblica sicurezza. 
              2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono  quando
          la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie
          di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n.  152,
          e successive modificazioni, ovvero vi sono  fondati  motivi
          di ritenere che la  sua  permanenza  nel  territorio  dello
          Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni  o
          attivita'  terroristiche,  anche  internazionali.  Ai  fini
          dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene
          conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice
          italiano per uno o  piu'  delitti  riconducibili  a  quelli
          indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale. 
              3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono
          quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti
          che  costituiscono  una  minaccia  concreta,  effettiva   e
          sufficientemente  grave  ai  diritti   fondamentali   della
          persona   ovvero   all'incolumita'   pubblica.   Ai    fini
          dell'adozione del provvedimento,  si  tiene  conto,  quando
          ricorrono i comportamenti  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da
          un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non
          colposi,  consumati   o   tentati,   contro   la   vita   o
          l'incolumita' della persona, ovvero di  eventuali  condanne
          per uno o  piu'  delitti  corrispondenti  alle  fattispecie
          indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69,
          o di  eventuali  ipotesi  di  applicazione  della  pena  su
          richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
          penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a  taluna
          delle categorie  di  cui  all'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 1956, n. 1423, e successive  modificazioni,  o  di
          cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' di misure di  prevenzione
          o di provvedimenti di allontanamento disposti da  autorita'
          straniere. 
              4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati  nel
          rispetto del principio di proporzionalita'  e  non  possono
          essere motivati da ragioni  di  ordine  economico,  ne'  da
          ragioni    estranee    ai     comportamenti     individuali
          dell'interessato che rappresentino una  minaccia  concreta,
          effettiva e sufficientemente grave  all'ordine  pubblico  o
          alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non
          giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti. 
              5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si
          tiene  conto  della  durata   del   soggiorno   in   Italia
          dell'interessato, della  sua  eta',  della  sua  situazione
          familiare e economica, del suo stato di salute,  della  sua
          integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e
          dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine. 
              6. I titolari del diritto di  soggiorno  permanente  di
          cui  all'articolo  14  possono   essere   allontanati   dal
          territorio nazionale solo per  motivi  di  sicurezza  dello
          Stato, per motivi imperativi di pubblica  sicurezza  o  per
          altri  gravi  motivi  di  ordine  pubblico  o  di  pubblica
          sicurezza. 
              7. I beneficiari del diritto  di  soggiorno  che  hanno
          soggiornato nel territorio nazionale nei  precedenti  dieci
          anni o che siano minorenni possono essere allontanati  solo
          per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi
          di   pubblica   sicurezza,   salvo   l'allontanamento   sia
          necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto
          previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
          novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. 
              8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare
          limitazioni alla liberta' di  circolazione  nel  territorio
          nazionale  sono  solo  quelle  con   potenziale   epidemico
          individuate  dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita',
          nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose,
          sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione  che
          si  applicano  ai  cittadini  italiani.  Le  malattie   che
          insorgono  successivamente  all'ingresso   nel   territorio
          nazionale non possono giustificare l'allontanamento. 
              9. Il Ministro dell'interno adotta i  provvedimenti  di
          allontanamento per motivi imperativi di pubblica  sicurezza
          dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti  di
          allontanamento per motivi di sicurezza dello  Stato.  Negli
          altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati
          dal  prefetto  del  luogo  di  residenza   o   dimora   del
          destinatario. 
              10. I provvedimenti di  allontanamento  sono  motivati,
          salvo che vi ostino motivi attinenti alla  sicurezza  dello
          Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,
          il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del  suo
          contenuto,    anche    mediante     appositi     formulari,
          sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua  a  lui
          comprensibile   o,   se   cio'   non   e'   possibile   per
          indisponibilita' di personale idoneo  alla  traduzione  del
          provvedimento in tale lingua, comunque in una delle  lingue
          francese,  inglese,  spagnola   o   tedesca,   secondo   la
          preferenza indicata dall'interessato. Il  provvedimento  e'
          notificato  all'interessato  e  riporta  le  modalita'   di
          impugnazione e, salvo quanto previsto al comma  11,  indica
          il termine stabilito per lasciare il  territorio  nazionale
          che non puo' essere inferiore ad un mese dalla  data  della
          notifica e, nei casi di  comprovata  urgenza,  puo'  essere
          ridotto a dieci giorni. Il provvedimento  indica  anche  la
          durata del  divieto  di  reingresso  che  non  puo'  essere
          superiore a dieci anni nei casi  di  allontanamento  per  i
          motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri
          casi. 
              11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi  di
          cui al comma 1  e'  immediatamente  eseguito  dal  questore
          qualora   si   ravvisi,   caso    per    caso,    l'urgenza
          dell'allontanamento  perche'  l'ulteriore  permanenza   sul
          territorio  e'  incompatibile  con  la  civile   e   sicura
          convivenza.   Si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 13, comma 5-bis, del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
              12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del
          provvedimento  di  allontanamento  si  trattiene  oltre  il
          termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata
          del provvedimento di  allontanamento  dell'interessato  dal
          territorio nazionale. Si applicano, per  la  convalida  del
          provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11. 
              13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
          puo' presentare domanda di revoca del divieto di reingresso
          dopo che, dall'esecuzione del  provvedimento,  sia  decorsa
          almeno la meta' della durata del divieto, e  in  ogni  caso
          decorsi tre anni. Nella domanda devono essere  addotti  gli
          argomenti  intesi   a   dimostrare   l'avvenuto   oggettivo
          mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione
          di vietarne il reingresso nel territorio  nazionale.  Sulla
          domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con
          atto motivato l'autorita' che ha emanato  il  provvedimento
          di   allontanamento.   Durante   l'esame   della    domanda
          l'interessato non ha diritto  di  ingresso  nel  territorio
          nazionale. 
              14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
          che rientra nel  territorio  nazionale  in  violazione  del
          divieto di reingresso, e' punito con la reclusione  fino  a
          due anni, nell'ipotesi  di  allontanamento  per  motivi  di
          sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle  altre
          ipotesi.  Il  giudice  puo'  sostituire   la   pena   della
          reclusione con la misura dell'allontanamento immediato  con
          divieto di reingresso  nel  territorio  nazionale,  per  un
          periodo  da  cinque  a  dieci  anni.  L'allontanamento   e'
          immediatamente eseguito dal questore, anche se la  sentenza
          non e' definitiva. 
              15. Si applica la pena detentiva della reclusione  fino
          a tre anni in caso di reingresso nel  territorio  nazionale
          in violazione della misura dell'allontanamento disposta  ai
          sensi del comma 14, secondo periodo. 
              16. Nei casi di cui ai commi 14 e  15  si  procede  con
          rito direttissimo.  In  caso  di  condanna,  salvo  che  il
          giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e'
          sempre adottato un nuovo  provvedimento  di  allontanamento
          immediatamente esecutivo, al quale si  applicano  le  norme
          del comma 11. 
              17.  I  provvedimenti  di  allontanamento  di  cui   al
          presente articolo sono adottati tenendo conto  anche  delle
          segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza  o
          di dimora del destinatario del provvedimento. 
              Art. 21 (Allontanamento per cessazione delle condizioni
          che  determinano  il  diritto  di  soggiorno).  -   1.   Il
          provvedimento di allontanamento dei cittadini  degli  altri
          Stati membri dell'Unione  europea  o  dei  loro  familiari,
          qualunque sia la loro cittadinanza,  puo'  altresi'  essere
          adottato  quando  vengono  a  mancare  le  condizioni   che
          determinano il diritto  di  soggiorno  dell'interessato  ai
          sensi degli articoli 6, 7 e  13  e  salvo  quanto  previsto
          dagli articoli 11 e 12. L'eventuale ricorso da parte di  un
          cittadino dell'Unione o dei suoi familiari  al  sistema  di
          assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di
          allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso. 
              2. Il provvedimento di cui al comma 1 e'  adottato  dal
          prefetto, territorialmente competente secondo la  residenza
          o dimora del destinatario, anche su  segnalazione  motivata
          del sindaco del luogo  di  residenza  o  dimora,  con  atto
          motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento  e'
          adottato  tenendo  conto   della   durata   del   soggiorno
          dell'interessato, della sua eta', della sua  salute,  della
          sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami  con
          il Paese di origine. Il provvedimento riporta le  modalita'
          di  impugnazione,  nonche'  il  termine  per  lasciare   il
          territorio nazionale, che non puo' essere inferiore  ad  un
          mese. Se il destinatario non comprende la lingua  italiana,
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,  comma
          10. 
              3. Unitamente al  provvedimento  di  allontanamento  e'
          consegnata all'interessato una attestazione di  obbligo  di
          adempimento  dell'allontanamento,  secondo   le   modalita'
          stabilite con  decreto  del  Ministro  dell'interno  e  del
          Ministro degli  affari  esteri,  da  presentare  presso  un
          consolato italiano. Il provvedimento di  allontanamento  di
          cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di  reingresso
          sul territorio nazionale. 
              4. Nei confronti dei soggetti di cui al  comma  1,  che
          non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di
          cui al comma 2 e  sono  stati  individuati  sul  territorio
          dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto
          alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3,  il
          prefetto puo' adottare un provvedimento  di  allontanamento
          coattivo  per  motivi  di   ordine   pubblico,   ai   sensi
          dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.».