Art. 17 
 
Pesca illegale durante la sospensione o successivamente  alla  revoca
                  definitiva della licenza di pesca 
 
  1. Se un peschereccio la cui licenza di pesca e'  stata  sospesa  o
revocata a titolo definitivo, conformemente all'articolo  16,  svolge
attivita'  di   pesca   durante   il   periodo   di   sospensione   o
successivamente alla revoca definitiva della licenza  di  pesca,  gli
organi  preposti  al  controllo  adottano  le  misure  di  esecuzione
immediata ritenute piu' idonee tra quelle previste  dall'articolo  43
del regolamento (CE) n. 1005/2008. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il testo dell'art. 43 del citato Regolamento (CE)  n.
          1005/2008, cosi' recita: 
              «Art. 43 (Misure di esecuzione immediate). - 1. Se  una
          persona fisica e' sospettata di aver commesso  o  e'  stata
          colta in flagrante mentre commetteva un'infrazione grave  o
          una persona giuridica e' sospettata di essere  responsabile
          di tale violazione, gli Stati  membri  avviano  un'indagine
          approfondita al riguardo e, in conformita' del loro diritto
          nazionale e in  funzione  della  gravita'  dell'infrazione,
          adottano misure di esecuzione immediate che comprendono  in
          particolare: 
                a) la cessazione immediata delle attivita' di pesca; 
                b) il ritorno in porto del peschereccio; 
                c) l'invio del mezzo  di  trasporto  verso  un  altro
          luogo a fini di ispezione; 
                d) la costituzione di una garanzia; 
                e) il sequestro  di  attrezzi  da  pesca,  catture  o
          prodotti della pesca; 
                f) l'immobilizzazione temporanea del  peschereccio  o
          del mezzo di trasporto considerati; 
                g) la sospensione dell'autorizzazione di pesca. 
              2. Le misure di esecuzione sono  tali  da  impedire  il
          proseguimento dell'infrazione grave di cui  trattasi  e  da
          consentire  alle  autorita'   competenti   di   completarne
          l'indagine.».