(Convenzione-art. 17)
  Articolo 17 - Informazione e consenso 
 
  1. Le Parti provvederanno, in conformita' alla propria legislazione
interna, a che le persone indicate  dall'articolo  16  nei  confronti
delle quali sono proposti programmi o  misure  di  intervento,  siano
pienamente informate di tale proposta e acconsentano al  programma  o
alla misura con piena consapevolezza. 
  2. Le Parti provvederanno, in conformita' alla propria legislazione
interna, a che le persone cui sono proposti  programmi  o  misure  di
intervento possano rifiutarle e, in caso di persone  condannate,  che
esse vengano informate sulle  eventuali  conseguenze  che  potrebbero
collegarsi al loro rifiuto.