Articolo 17 - Informazione e consenso 1. Le Parti provvederanno, in conformita' alla propria legislazione interna, a che le persone indicate dall'articolo 16 nei confronti delle quali sono proposti programmi o misure di intervento, siano pienamente informate di tale proposta e acconsentano al programma o alla misura con piena consapevolezza. 2. Le Parti provvederanno, in conformita' alla propria legislazione interna, a che le persone cui sono proposti programmi o misure di intervento possano rifiutarle e, in caso di persone condannate, che esse vengano informate sulle eventuali conseguenze che potrebbero collegarsi al loro rifiuto.