(Convenzione-art. 17)
                            ARTICOLO 17. 
 
  1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati,
fino al 31 dicembre 1980, presso la  Sede  dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite a New York. 
  2. La presente  Convenzione  sara'  ratificata.  Gli  strumenti  di
ratifica  verranno   depositati   presso   il   Segretario   generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
  3. La presente Convenzione e'  aperta  all'adesione  di  tutti  gli
Stati. Gli  strumenti  di  adesione  verranno  depositati  presso  il
Segretario generale delle Nazioni Unite.