Art. 17. 
               (Equilibrio finanziario delle gestioni) 
   1. Qualora si verifichino squilibri nelle gestioni dei  lavoratori
autonomi, si provvede ai sensi dell'articolo 41 della legge  9  marzo
1989, n. 88. 
 
          Nota all'art. 17:
             -   Il   testo  dell'art.  41  della  legge  n.  88/1989
          (Ristrutturazione dell'istituto nazionale della  previdenza
          sociale  e dell'istituto nazionale contro gli infortuni sul
          lavoro) e' il seguente:
             "Art.  41  (Equilibrio finanziario delle gestioni). - 1.
          Per tutti  i  fondi  deve  essere  assicurato  l'equilibrio
          finanziario  delle  gestioni,  ivi  considerando  le  spese
          d'amministrazione dell'Istituto e gli oneri derivanti dalla
          presente  legge.  A  tal fine, con decreto del Ministro del
          lavoro e  della  previdenza  sociale  di  concerto  con  il
          Ministro    del    tesoro,    sentito   il   consiglio   di
          amministrazione, sono adottati i  necessari  provvedimenti,
          anche     attraverso     l'adeguamento    delle    aliquote
          contributive".