Art. 17.
                      Formazione professionale
1. Le regioni, in attuazione di quanto  previsto  dagli  articoli  3,
primo  comma,  lettere  l)  e  m), e 8, primo comma, lettere g) e h),
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento  della
persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale
dei   centri   pubblici   e   privati  e  garantiscono  agli  allievi
handicappati che non siano  in  grado  di  avvalersi  dei  metodi  di
apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante
attivita'   specifica  nell'ambito  delle  attivita'  del  centro  di
formazione professionale tenendo conto dell'orientamento  emerso  dai
piani    educativi   individualizzati   realizzati   durante   l'iter
scolastico.  A  tal  fine  forniscono  ai  centri  i  sussidi  e   le
attrezzature necessarie.
2.  I  corsi  di formazione professionale tengono conto delle diverse
capacita' ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza,
e' inserita in  classi  comuni  o  in  corsi  specifici  o  in  corsi
prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le
persone  handicappate  non in grado di frequentare i corsi normali. I
corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione,  quando
vi  siano  svolti  programmi  di  ergoterapia e programmi finalizzati
all'addestramento professionale,  ovvero  possono  essere  realizzati
dagli  enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978,
nonche' da organizzazioni di volontariato e da  enti  autorizzati  da
leggi  vigenti.  Le  regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni
di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di
attuazione per  le  attivita'  di  formazione  professionale  di  cui
all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
4.  Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 e'
rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della  graduatoria
per  il  collocamento  obbligatorio  nel  quadro economico-produttivo
territoriale.
5.  Fermo  restando  quanto  previsto   in   favore   delle   persone
handicappate  dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo
comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n.  281,  e'
destinata  ad  iniziative  di formazione e di avviamento al lavoro in
forme  sperimentali,  quali  tirocini,   contratti   di   formazione,
iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla
base  di  criteri  e  procedure  fissati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza  sociale  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 17:
          - Il testo dell'art. 3, primo comma, lettere l) e m), della
          legge  n.   845/1978 (Legge quadro in materia di formazione
          professionale) e' il seguente:
          "Le regioni esercitano, ai sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione,   la   potesta'  legislativa  in  materia  di
          orientamento e di formazione professionale  in  conformita'
          ai seguenti principi:
          a)-i) (omissis);
          l)  realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi
          che garantisca il diritto alla formazione,  rimuovendo  gli
          ostacoli  di ordine economico e sociale che condizionano le
          possibilita' di frequentare i corsi;
          m) promuovere,  avvalendosi  delle  strutture  territoriali
          competenti,   idonei   interventi   di   assistenza  psico-
          pedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi
          affetti da disturbi  del  comportamento  o  da  menomazioni
          fisiche  o  sensoriali,  al fine di assicurarne il completo
          inserimento   nell'attivita'    formativa    e    favorirne
          l'integrazione sociale".
          -  Il  testo  dell'art.  8,  primo comma, lettere g) ed h),
          della stessa legge n. 845/1978, e' il seguente:
          "Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:
          a)-f) (omissis);
          g) alla rieducazione professionale di  lavoratori  divenuti
          invalidi a causa di infortunio o malattia;
          h)  alla  formazione  di  soggetti portatori di menomazioni
          fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i
          corsi normali".
          - Il testo dell'art. 5 della medesima legge n. 845/1978  e'
          il seguente:
          "Art.  5 (Organizzazione delle attivita'). - Le regioni, in
          conformita' a quanto previsto dai  programmi  regionali  di
          sviluppo,   predispongono  programmi  pluriennali  e  piani
          annuali  di  attuazione  per  le  attivita'  di  formazione
          professionale.
          L'attuazione dei programmi e dei piani cosi' predisposti e'
          realizzata:
          a)  direttamente  nelle  strutture  pubbliche,  che  devono
          essere interamente  utilizzate,  anche  operando,  ove  sia
          necessario,  il  loro  adeguamento strutturale e funzionale
          agli obiettivi del piano;
          b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che  siano
          emanazione  o delle organizzazioni democratiche e nazionali
          dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori  autonomi,  degli
          imprenditori  o  di  associazioni con finalita' formative e
          sociali, o di imprese e  loro  consorzi,  o  del  movimento
          cooperativo.
          Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono
          possedere,  per essere ammessi al finanziamento, i seguenti
          requisiti:
          1) avere come fine la formazione professionale;
          2)  disporre  di  strutture,  capacita'   organizzativa   e
          attrezzature idonee;
          3) non perseguire scopi di lucro;
          4) garantire il controllo sociale delle attivita';
          5)  applicare  per  il  personale il contratto nazionale di
          lavoro di categoria;
          6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun  centro
          di attivita';
          7)   accettare   il   controllo  della  regione,  che  puo'
          effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo
          dei finanziamenti erogati.
          Le  regioni  possono  altresi'  stipulare  convenzioni  con
          imprese o loro consorzi per la realizzazione  di  corsi  di
          formazione, aggiornamento riqualificazione e riconversione,
          nel  rispetto  di  quanto  stabilito  ai numeri 2) e 7) del
          comma precedente.
          Le convenzioni di cui al presente articolo sono  esenti  da
          ogni tipo di imposta o tassa.
          Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti
          locali,  le  convenzioni  di  cui al presente articolo sono
          stipulate dalle regioni".
          -  Il  testo  dell'art.   8   della   legge   n.   281/1970
          (Provvedimenti  finanziari per l'attuazione delle regioni a
          statuto ordinario) e' il seguente:
          "Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali).  -
          Nello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del
          tesoro  e'  istituito  un  fondo  il   cui   ammontare   e'
          commisurato   al  gettito  annuale  dei  senguenti  tributi
          erariali nelle quote sotto indicate:
          a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli  oli
          minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
          b)  il  75  per  cento  dell'imposta di fabbricazione e dei
          diritti erariali sugli spiriti;
          c) il 75 per  cento  dell'imposta  di  fabbricazione  sulla
          birra;
          d)  il  75  per  cento delle imposte di fabbricazione sullo
          zucchero;  sul  glucosio,  maltosio  e   analoghe   materie
          zuccherine;
          e)  il  75  per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas
          incondensabili di prodotti  pertroliferi  e  sui  gas  resi
          liquidi con la compressione;
          f)  il  25  per cento dell'imposta erariale sul consumo dei
          tabacchi.
          Le  quote   suindicate   sono   commisurate   all'ammontare
          complessivo  dei  versamenti in conto competenza e residui,
          relativi al territorio delle Regioni a statuto ordinario ed
          affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello  Stato
          nel  penultimo  anno  finanziario  antecedente  a quello di
          devoluzione, al netto dei  rimnborsi  per  qualsiasi  causa
          effettuati nel medesimo anno.
          Sono   riservati   allo   Stato  i  proventi  derivanti  da
          maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi
          di cui  sopra,  che  siano  disposte  successivamente  alla
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  quando  siano
          destinati per legge alla  copertura  di  nuove  o  maggiori
          spese a carico del bilancio statale.
          La   percentuale   del  gettito  complessivo  del  tributo,
          attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote
          previste dal precedente comma e' determinata con  la  legge
          di bilancio.
          Il  fondo  comune  e  ripartito  fra  le  Regioni a statuto
          ordinario  con  decreto  del  Ministro  per  il  tesoro  di
          concerto con quello per le finanze nel modo seguente:
          A)   per   i   sei  decimi,  in  proporzione  diretta  alla
          popolazione residente in ciascuna  Regione,  quale  risulta
          dai  dati  ufficiali  dell'Istituto  centrale di statistica
          relativi al  penultimo  anno  antecedente  a  quello  della
          devoluzione;
          B)  per un decimo in proporzione diretta alla superficie di
          ciascuna  Regione,  quale  risulta   dai   dati   ufficiali
          dell'Istituto  centrale di statistica relativi al penultimo
          anno antecedente a quello della devoluzione;
          C) per i tre decimi, fra le Regioni  in  base  ai  seguenti
          requisiti:
          a)   tasso  di  emigrazione  al  di  fuori  del  territorio
          regionale, relativo al penultimo anno antecedente a  quello
          della   devoluzione,   quale  risulta  dai  dati  ufficiali
          dell'Istituto centrale di statistica;
          b) grado di  disoccupazione,  relativo  al  penultimo  anno
          antecedente  a  quello della devoluzione, quale risulta dal
          numero  degli  iscritti   nelle   liste   di   collocamento
          appartenenti  alla  prima  e seconda classe, secondo i dati
          ufficiali  rilevati  dal  Ministero  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale;
          c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva
          sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli
          nel  penultimo anno antecedente a quello della devoluzione,
          quale risulta dai dati ufficiali pubblicati  dal  Ministero
          delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di
          attuazione  della  riforma tributaria, il carico pro capite
          sara' riferito ad altra imposta corrispondente.
          La determinazione delle somme spettanti  alle  Regioni  sui
          tre  decimi  del  fondo  e'  fatta in ragione diretta della
          popolazione residente, quale  risulta  dai  dati  ufficiali
          dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo
          anno  antecedente  a  quello della ripartizione, nonche' in
          base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun  requisito
          nella tabella annessa alla presente legge.
          Al   pagamento  delle  somme  spettanti  alle  Regioni,  il
          Ministero del tesoro provvede  bimestralmente  con  mandati
          diretti intestati a ciascuna Regione.
          Con  successiva  legge,  da  emanarsi non appena l'Istituto
          centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i  dati
          relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale
          e comunque non oltre i due anni, saranno riveduti i criteri
          di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del
          quinto comma del presente articolo, osservando il principio
          di  una  perequazione in ragione inversamente proporzionale
          al reddito medio pro capite di ciascuna Regione.