Art. 17.
                     Prodotti soggetti ad accisa
  1. Sono assoggettati ad accisa i seguenti prodotti petroliferi:
    a)  benzina  (codice  NC  2710 00 31 e 2710 00 35), benzina senza
piombo (codice NC 2710 00 33), oli da gas o gasolio (codice  NC  2710
00 69), gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19
00)  per autotrazione e per combustione (1) con le aliquote stabilite
dall'articolo  18  del  decreto-legge  22  maggio   1993,   n.   155,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 243
(a);
    b) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710  00
55):
    1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri;
    2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1000 litri;
    c) oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire
90.000 per 1000 kg (2):
    1)  oli  combustibili  con  tenore  di  zolfo  inferiore o uguale
all'uno per cento: lire 45.000 per 1000 kg;
    d) gas metano (codice NC 2711 29 00):
    1) per autotrazione: aliquota zero;
    2) per combustione:
     usi civili (3) (4);
     usi industriali: lire 20 al mc (5).
  2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1,  se
destinati  ad  essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati
come combustibile o carburante, sono assoggettati ad  accisa  secondo
l'aliquota  prevista  per il combustibile o il carburante per motori,
equivalente:
    a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
    b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707
50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
    c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
    d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
    e)  i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il
propano chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale;
    f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20  00,  2712  90
31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
    g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
    h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
    i)  i  prodotti  di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902
20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;
    l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e 3403 19;
    m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
    n) i prodotti di cui al codice NC 3817.
__________________
   (1) L'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatto  impiegati
negli  usi  di  cui  all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n.
1161 (b), e' dovuta nella misura del 40 per cento fino al 31 dicembre
1993, nella misura dell'80 per cento dal 1 gennaio 1994 ed in  misura
intera  dal  1  gennaio  1995.  L'aumento  non  si  applica ai gas di
petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati  per  usi
industriali.
   (2)  L'aliqota  di  lire 90.000 per 1.000 kg si riferisce agli oli
combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con  oli  da
gas  per  la  produzione  di  oli  combustibili  semifluidi, fluidi e
fluidissimi sono tassate tenendo conto  delle  aliquote  relative  ai
prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di
utilizzo:  semifluidi:  densi  75 per cento, oli da gas 25 per cento;
fluidi: densi 70 per cento, oli da gas  30  per  cento;  fluidissimi:
densi  5  per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si
considerano  densi  se  hanno  una  viscosita'  (V)  superiore  a  91
centistokes,  si  considerano  semifluidi se hanno una viscosita' (V)
superiore a 37,4 ma  non  a  91  centistokes,  fluidi  se  hanno  una
viscosita'  (V)  da  21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che
hanno una viscosita' (V) inferiore a 21,2 centistokes.
   (3) Per il gas metano usato come combustibile per usi civili  fino
al 31 dicembre 1993, si applicano le aliquote previste dalla legge 28
novembre  1980,  n.  784  e dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio  1989,  n.  263,
dal  decreto-legge  7  marzo  1991,  n. 68, convertito dalla legge 29
aprile 1991, n. 139, e dal decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  151,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 12 luglio 1991, n. 202
(c).  Dal  1  gennaio  1994  si  applicano  le   aliquote   stabilite
dall'articolo   18   del   decreto-legge  22  maggio  1993,  n.  155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.  243
(a).
   (4)  Devono  considerarsi  compresi  negli  usi  civili  anche gli
impieghi del gas metano e del GPL come combustibile negli esercizi di
ristorazione e nei locali  delle  imprese  industriali,  artigiane  e
agricole,  posti  fuori  dagli  stabilimenti,  dai laboratori e dalle
aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, e nella  produzione
di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati
in  impieghi  produttivi  dell'impresa ma per la cessione a terzi per
usi civili. Non e' soggetto ad imposta il metano biologico  destinato
agli usi propri dello stesso produttore.
  (5) devono considerarsi compresi negli usi industriali gli impieghi
del  gas metano e del GPL come combustibile nel settore alberghiero o
nel teleriscaldamento alimentato da  impianti  di  cogenerazione  che
hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 11, comma 2,
lettera  b),  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10  (d),  anche se
riforniscono utenze civili,  e  in  tutte  le  attivita'  industriali
produttive  di  beni  e  servizi,  e  nelle  attivita' artigianali ed
agricole.
 3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 e' tassato come carburante
qualsiasi altro prodotto destinato ad  essere  utilizzato,  messo  in
vendita  o  utilizzato  come  carburante  o  come additivo ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti; e' tassato, inoltre,  con
l'aliquota   d'imposta  prevista  per  l'olio  minerale  equivalente,
qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo  in
vendita  o  utilizzato  come  combustibile  per  il riscaldamento, ad
eccezione del carbone, della lignite,  della  torba  o  di  qualsiasi
altro   idrocarburo   solido   simile  o  del  gas  naturale.  ((  Le
disposizioni del  presente  comma  si  applicano  anche  al  prodotto
denominato  biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali
e loro derivati,  usato  come  carburante,  come  combustibile,  come
additivo  ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei
combustibili. A  decorrere  dal  1  gennaio  1994,  il  biodiesel  e'
esentato  dall'accisa  nei  limiti  di  un  contingente  annuo pari a
250.000 tonnellate. Entro tale data saranno definiti con decreto  del
Ministro  delle  finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  e  con  il   Ministro   per   il
coordinamento  delle  politiche  agricole, alimentari e forestali, le
caratteristiche  meceologiche  del  biodiesel,  i   requisiti   degli
operatori,  le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione,
i vincoli relativi all'origine di oli vegetali  provenienti  da  semi
oleosi  coltivati  in  regime  di  set-aside ai sensi del regolamento
(CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio  1993  (e),  ed  i
criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori che avranno
presentato  istanza  di  produzione  ed  immissione  in  consumo.  Il
contingente  di  biodiesel  in  esenzione  di  accisa  potra'  essere
innalzato fino ad un massimo di 500.000 tonnellate annue, con decreto
del   Ministro   delle   finanze,   di   concerto   con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  con  il  Ministro
per   il   coordinamento   delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali. Per il trattamento  fiscale  del  biodiesel  destinato  al
riscaldamento   valgono,   in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
dell'articolo  29.  Alle  attivita'  di  produzione,   stoccaggio   e
distribuzione  del  biodiesel  si  applica  il  regime  concessorio e
autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2  novembre  1933,  n.
1741,  convertito  dalla  legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive
modificazioni (f). In prima applicazione, il Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  autorizza  in  via   provvisoria
l'esercizio  di  impianti  gia'  in  funzione alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto.  Possono  essere  altresi'  esonerati
dall'accisa  i  carburanti  ed  i  combustibili  di  origine agricola
nell'ambito  di  progetti  pilota  per  lo  sviluppo  tecnologico  di
prodotti  meno inquinanti e in particolare i combustibili ottenuti da
risorse rinnovabili. L'esenzione viene accordata, a decorrere  dal  1
gennaio  1994  e  con  l'osservanza  delle modalita' da stabilire con
decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato   e  per  il
coordinamento delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  a
programmi  di  produzione  preventivamente  autorizzati  dagli organi
competenti ed approvati dall'Amministrazione finanziaria. ))
  4.  Le  aliquote  a  volume  si  applicano  con  riferimento   alla
temperatura di 15 Celsius.
  5.  La  classificazione  dei  prodotti soggetti ad accisa e' quella
stabilita  dalla  tariffa  doganale  delle  Comunita'  europee  ed  i
riferimenti  ai  capitoli e codici della nomenclatura combinata delle
merci (NC) corrispondono a quelli della versione  vigente  alla  data
del 19 ottobre 1992.
  6.  Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai
fini dell'accisa si applicano  le  disposizioni  previste  dal  testo
unico  delle  disposizioni legislative in materia doganale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio  1973,  n.  43
(g),  per  le  controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio
tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati  a  tale
ufficio.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite le
modalita' per l'esercizio della vigilanza fiscale  sui  prodotti  che
sono   soggetti  a  tassazione  nel  caso  in  cui  si  verificano  i
presupposti stabiliti nei commi 2 e 3.
_________________
   (a) Il testo dell'art. 18 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155  (Misure
urgenti  per  la  finanza  pubblica),  convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e' il seguente:
   "Art. 18 (Modificazioni dell'accisa su prodotti petroliferi e  gas
metano).  -  1.  Sono  aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti
prodotti:
     a) benzine aventi tenore di piombo superiore a 0.013 g per litro
da lire 914.000 a lire 960.220 per 1.000 litri;
     b) benzine aventi tenore di piombo inferiore o uguale a 0.013  g
per litro da lire 827.000 a lire 869.020 per 1.000 litri;
     c) oli da gas o gasolio da lire 625.620 a lire 676.040 per 1.000
litri;
     d) gas di petrolio liquefatti:
     per autotrazione da lire 477.420 a lire 515.240 per 1.000 kg;
     per combustione da lire 245.000 a lire 282.820 per 1.000 kg.
   2.  Gli  aumenti  stabiliti  nel  comma  1  si  applicano anche ai
prodotti gia' immessi in consumo e  che,  alla  data  di  entrata  in
vigore  del presente decreto, sono posseduti in quantita' superiore a
3.000 kg dagli  esercenti  dei  depositi  di  oli  minerali  per  uso
commerciale  ed  in quantita' superiore a 4.000 litri dagli esercenti
stazioni  di  servizio  ed  impianti  di  distribuzione  stradale  di
carburanti.  Si  applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 11
maggio 1981, n. 213, e del  successivo  articolo  10  sostituito  con
l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.
   3.  Le  aliquote  dell'imposta  di  consumo  sul  gas  metano  per
combustione per usi civili sono aumentate nelle seguenti misure:
     a) usi domestici di cottura dei cibi e produzione di acqua calda
di cui alla  tariffa  T1  prevista  dal  provvedimento  del  Comitato
interministeriale  dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: da lire
12 a lire 50 al mc;
     b)  usi  di  riscaldamento  individuale  a tariffa T2 fino a 250
metri cubi annui: da lire 77 a lire 115 al mc;
     c) altri usi civili: da lire 258 a lire 296 al mc.
   4. Per i consumi di gas metano effettuati  nei  territori  di  cui
all'articolo  1  del  testo  unico  delle  leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
     a)  lire  38  al  mc per gli usi di cui alle lettere a) e b) del
comma 3;
     b) lire 202 al mc per gli altri usi civili.
   5. Le aliquote d'imposta stabilite nei commi 3 e 4 si applicano ai
consumi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 1994.
  6. Le disposizioni del presente articolo  e  quelle  dell'art.  16,
comma  4,  concernenti  i  numeri  24)  e  39) della tabella A, parte
seconda, allegata al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633, e successive modificazioni, sostituiscono le
disposizioni dell'art. 17, comma 1, lettere a), b), d), f) punti 1  e
2,  g)  punto  2 e relative note del decreto-legge 28 aprile 1993, n.
131, e quelle dell'art. 36, comma 2, dello stesso decreto-legge nella
parte concernente i medesimi numeri della predetta tabella A allegata
al decreto n. 633 del 1972.
   7. Le  entrate  derivanti  dal  presente  decreto  sono  riservate
all'erario   e  concorrono,  anche  attraverso  il  potenziamento  di
strumenti antievasione, alla copertura degli oneri  per  il  servizio
del  debito  pubblico,  nonche'  alla  realizzazione  delle  linee di
politica  economica  e  finanziaria  in  funzione  degli  impegni  di
riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.
   8.  Il  maggior  gettito derivante dalle disposizioni del presente
decreto concorre, nella misura di lire 150 miliardi  per  il  1994  e
nella  misura  di  lire  416  miliardi  per il 1995, ad assicurare le
maggiori entrate previste dall'art.  16,  comma  2,  della  legge  23
dicembre 1992, n. 498".
   (b)  L'art.  16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, sostituisce
l'art. 9 del 3 maggio 1957, n. 262,  convertito,  con  modificazioni,
nella  legge 27 giugno 1957, n. 464 (Misure per assicurare l'utilizzo
di oli minerali distillati aventi  particolari  caratteristiche  allo
scopo  di  ottenere  maggiori  disponibilita'  di  olio combustibile,
nonche' delle eccedenze  di  gas  di  petrolio  liquefatti),  con  il
seguente:
   "Art.  9.  -  L'imposta  di  fabbricazione  di  cui al primo comma
dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n.  1071,  convertito
nella  legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e' dovuta, sotto l'osservanza
delle modalita'  da  stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  per  le
finanze,  nella  misura  del  dieci  per  cento  sui  gas di petrolio
liquefatti:
     a) immessi nelle  reti  di  distribuzione  cittadina,  di  nuova
costruzione  o  trasformate,  alimentate  a  propano  puro  o ad aria
propanata od a propano riformato;
     b)  utilizzati  nelle  raffinerie  e  negli   stabilimenti   che
trasformano  i  prodotti  petroliferi  in  prodotti chimici di natura
diversa ovvero negli impianti centralizzati  alimentati  da  appositi
serbatoi  della  capacita' minima di 10 metri cubi o da centraline di
emissioni che servono almeno 100 utenze;
     c) immessi tal quali o previa riforma o miscelati con aria nelle
reti  di  distribuzione  cittadina per integrare le erogazioni di gas
anche diversi dal metano".
   (c)  La  legge  28  novembre  1980,   n.   784   (Norme   per   la
ricapitalizzazione   della   GEPI,  per  la  razionalizzazione  e  il
potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita'
funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli
impianti del gruppo Liquigas - Liquichimica e  per  la  realizzazione
del  progetto  di  metanizzazione),  dispone, all'art. 11, che il gas
metano usato come combustibile per usi civili, nei  comuni  rientrati
nei  territori  di  cui  all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi per il Mezzogiorno, e' esente dall'imposta di consumo.
   Il D.L. 29 maggio 1989, n. 202 (Disposizioni urgenti in materia di
imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le  zone
settentrionali  colpite  da  eccezionali  avversita' atmosferiche nei
mesi di luglio ed agosto del 1987, nonche' in materia di  imposta  di
consumo  sul  gas  metano  usato  come  combustibile), convertito con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, dispone,  all'art.
4,  l'aumento  da  lire  40  a  lire 77 al metro cubo dell'imposta di
consumo sul gas-metano usato come combustibile.
   Il D.L. 7 marzo 1991, n. 68 (Riduzione delle aliquote dell'imposta
di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul  valore
aggiunto,  per  talune  cessioni di beni e prestazioni di servizi, al
fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determi-
nate da fattori di carattere eccezionale  e  temporaneo),  convertito
dalla  legge  29  aprile  1991,  n.  139,  dispone,  all'art.  1,  la
diminuzione da lire 77 a  lire  12  al  metro  cubo  dell'imposta  di
consumo  sul gas, metano usato come combustibile per usi domestici di
cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla  tariffa
T1, prevista dal provvedimento del CIP n. 37 del 26 giugno 1986.
   Il  D.L.  13  maggio  1991,  n.  151 (Provvedimenti urgenti per la
finanza pubblica), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio  1991,  n.  202, dispone, all'art. 4, che l'imposta di consumo
sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli
delle imprese industriali ed artigiane e' aumentata  a  lire  258  al
metro  cubo,  ad esclusione dei territori di cui all'art. 1 del testo
unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  nei  quali
l'imposta  e'  dovuta  nella  misura di lire 164 al metro cubo. Detti
aumenti non si applicano al consumo di gas metano per  usi  domestici
di  cottura  dei  cibi  e  per  produzione di acqua calda di cui alla
tariffa T1 nonche' ai consumi di riscaldamento individuale a  tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui.
   (d)  Si riporta il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 11
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme in  materia  di  uso
razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia:
   "2. il contributo di cui al comma 1 e' concesso  con  decreto  del
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato sentiti i
Ministri dell'ambiente, per le  aree  urbane  e  dei  trasporti,  nel
limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino
ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilita'
tecnico, di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purche' lo
studio   sia   effettuato   secondo   le  prescrizioni  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  l'impianto  abbia
le seguenti caratteristiche minime:
    a) (omissis);
    b)  potenza  elettrica  installata  per  la cogenerazione pari ad
almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza".
   (e) Il regolamento (CEE) n.  334/1993  della  Commissione  del  15
febbraio  1993,  recante modalita' d'applicazione relative all'uso di
superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere  materiali
per  la  fabbricazione, nella Comunita', di prodotti non destinati in
primo luogo al comsumo umano o animale, e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 31 del
22 aprile 1993.
   (f) Il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla  legge  8
febbraio  1934,  n.  367,  reca: "Disciplina dell'importazione, della
lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali  e
dei carburanti".
   (g)  Il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia
doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e'  pubblicato
nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 28 marzo
1973.