Art. 17 (a).
            Regolamentazione esame di idoneita' nazionale
              all'esercizio delle funzioni di direzione
  1.  L'accesso  al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda
le  categorie  dei  medici,  veterinari,   farmacisti,   odontoiatri,
biologi, chimici, fisici e psicologi, e' riservato a coloro che siano
in  possesso  di  idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di
direzione.
(( 2. L'esame per il conseguimento della idoneita' nazionale e'    ))
(( diretto ad accertare le capacita' professionali, organizzative  ))
(( e di direzione del candidato e consiste nella effettuazione di  ))
(( prove teorico-pratiche nella specifica disciplina e nella       ))
(( valutazione del curriculum professionale.                       ))
(( 3. Le prove consistono in test di domande a risposte multiple   ))
(( riguardanti anche la soluzione di casi pratici simulati nelle   ))
(( materie attinenti le specifiche professionalita' assegnati a    ))
(( ciascun candidato in via casuale.                               ))
(( 4. I criteri generali per la predisposizione e la valutazione   ))
(( dei test che devono consentire la verifica, oltre che della     ))
(( professionalita' posseduta anche delle capacita' organizzative  ))
(( e di direzione, sono stabiliti da una apposita commissione      ))
(( costituita presso il Ministero della sanita' e presieduta dal   ))
(( presidente del Consiglio superiore di sanita' o da un           ))
(( presidente di sezione del predetto Consiglio da lui delegato. I ))
(( test nelle materie d'esame sono predisposti da apposite         ))
(( commissioni costituite presso il Ministero della sanita' con    ))
(( esperti di comprovata professionalita'.                         ))
(( 5. Le idoneita' nelle specifiche discipline per ciascuna        ))
(( categoria professionale, le procedure, le modalita' di          ))
(( espletamento degli esami, ivi compresa la valutazione del       ))
(( curriculum    professionale, ed i requisiti di ammissione dei   ))
(( candidati, sono fissati con decreto del Ministro della sanita', ))
(( sentito il Consiglio superiore di sanita'. Sono previste        ))
(( idoneita' con accesso riservato a piu' categorie professionali  ))
(( salvaguardando le rispettive specificita' culturali, funzioni e ))
(( competenze.                                                     ))
 6.  Il  Ministero  della  sanita',  con  unico  bando  nazionale  da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale , indice ogni due anni gli esami
di  idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione per
singole discipline. L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . Il Ministero  della  sanita'
cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento dell'elenco degli idonei, che e'
pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale.
  7. Fino a quando non sara' attivato il sistema di svolgimento degli
esami in forma  automatizzata,  le  modalita'  di  espletamento  sono
stabilite con il decreto di cui al comma 5.
(( 8. Il possesso dell'idoneita' nazionale conseguito secondo la   ))
(( normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del ))
(( presente decreto costituisce titolo valido per l'accesso al     ))
(( secondo livello dirigenziale.                                   ))
(( 9. Fino all'espletamento degli esami nazionali di cui al comma  ))
(( 6, per l'accesso ai posti di secondo livello dirigenziale di    ))
(( cui all'art. 15, comma 3, per il personale disciplinato         ))
(( dall'art. 61 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio  ))
(( 1982    (b),    pubblicato nel supplemento ordinario della      ))
(( Gazzetta Ufficiale    22 febbraio 1982, n. 51, valgono i        ))
(( requisiti di ammissione ivi previsti.                           ))
  10.  L'articolo  20  del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979 (c), n. 761, e' abrogato; gli esami di  idoneita'  gia'
banditi  e  non  ancora  espletati alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono revocati.
(( 11. Fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando  ))
(( nazionale di cui al comma 6, sono valide le idoneita'           ))
(( conseguite in "Igiene, epidemiologia e sanita' pubblica", in    ))
(( "Organizzazione dei servizi sanitari di base" e in "Igiene e    ))
(( organizzazione dei servizi ospedalieri" ai fini del             ))
(( conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'unita'   ))
(( sanitaria locale, e l'idoneita' in "Igiene e organizzazione dei ))
(( servizi ospedalieri" per il conferimento dell'incarico di       ))
(( direttore sanitario dell'azienda ospedaliera.                   ))
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  sostituito
          dall'art. 18 del D.Lgs. n. 517/1993.
             (b)  L'art. 61 del decreto del Ministro della sanita' 30
          gennaio 1982 (Normativa  concorsuale  del  personale  delle
          unita'  sanitarie  locali  in applicazione dell'art. 12 del
          D.P.R. 20 dicembre 1979, n.  761) e' il seguente:
             "Art.  61  (Concorso,  per  titoli  ed  esami,  per   la
          posizione  funzionale  di  dirigente  e per responsabile di
          servizio dei profili  professionali  di  biologo,  chimico,
          fisico, psicologo - Requisiti specifici di ammissione). - I
          requisiti  specifici  di  ammissione  al  concorso  sono  i
          seguenti:
               a) eta' non superiore ad anni 50, fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
                b) anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella
          posizione   funzionale   di   biologo,  chimico,  fisico  o
          psicologo coadiutore,
             o di:
              dieci anni  di  servizio  complessivo  in  qualita'  di
          biologo,   chimico,   fisico   o   psicologo  coadiutore  o
          collaboratore   o   in   posizioni   equipollenti    presso
          amministrazioni pubbliche;
               c)  iscrizione ai rispettivi ordini professionali, ove
          esistenti, attestato da certificato in data non anteriore a
          tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
             Per il concorso per la posizione  funzionale  di  fisico
          dirigente    puo'    essere    richiesta,    altresi',   la
          certificazione    comprovante    l'iscrizione    all'elenco
          nazionale  di  esperti  qualificati  di  cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.  185,  nei
          casi in cui sia attribuita la relativa funzione".
             (c)  Il  D.P.R.  n.  761/1979 reca: "Stato giuridico del
          personale delle unita' sanitarie locali". Si  trascrive  il
          testo  del  relativo  art.  20,  abrogato  dal  decreto qui
          pubblicato:
             "Art.   20   (Esami   di   idoneita'   a   dirigente   o
          sovraintendente sanitario o direttore sanitario o  primario
          ospedaliero,   a   veterinario  dirigente  e  a  farmacista
          dirigente). - L'idoneita'  a  dirigente  o  sovraintendente
          sanitario  o  direttore sanitario o primario ospedaliero, a
          veterinario dirigente e a farmacista dirigente si  consegue
          mediante  esami  da  espletarsi  in sede nazionale entro il
          mese di aprile di ogni anno.
             Il Ministero della sanita', con un unico bando nazionale
          da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale,  indice  entro  il
          mese  di  ottobre,  la  sessione  annuale  degli  esami  di
          idoneita' per le diverse specialita'.
             Le procedure e le norme di esame, la composizione  delle
          commissioni esaminatrici e i requisiti per l'ammissione dei
          candidati  sono  stabiliti  con  decreto del Ministro della
          sanita'. Con lo stesso decreto sono stabilite le  modalita'
          per  la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi dei
          sanitari  idonei,  compresi  quelli   di   cui   ai   commi
          successivi.
             Il  personale  assegnato alle unita' sanitarie locali in
          applicazione della legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  puo'
          partecipare   direttamente   ai  concorsi  nella  posizione
          funzionale  e  nella  disciplina  corrispondente  a  quella
          conseguita  nell'inquadramento  sulla base della tabella di
          equiparazione di cui  all'allegato  2,  a  prescindere  dal
          possesso   del   requisito  della  idoneita'  previsto  dal
          presente articolo.
             L'idoneita'  conseguita  ai  sensi   del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  27  marzo  1969,  n. 130, e'
          equivalente a tutti gli effetti dell'idoneita' prevista dal
          presente articolo".