Art. 17 (a). Regolamentazione esame di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione 1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, e' riservato a coloro che siano in possesso di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione. (( 2. L'esame per il conseguimento della idoneita' nazionale e' )) (( diretto ad accertare le capacita' professionali, organizzative )) (( e di direzione del candidato e consiste nella effettuazione di )) (( prove teorico-pratiche nella specifica disciplina e nella )) (( valutazione del curriculum professionale. )) (( 3. Le prove consistono in test di domande a risposte multiple )) (( riguardanti anche la soluzione di casi pratici simulati nelle )) (( materie attinenti le specifiche professionalita' assegnati a )) (( ciascun candidato in via casuale. )) (( 4. I criteri generali per la predisposizione e la valutazione )) (( dei test che devono consentire la verifica, oltre che della )) (( professionalita' posseduta anche delle capacita' organizzative )) (( e di direzione, sono stabiliti da una apposita commissione )) (( costituita presso il Ministero della sanita' e presieduta dal )) (( presidente del Consiglio superiore di sanita' o da un )) (( presidente di sezione del predetto Consiglio da lui delegato. I )) (( test nelle materie d'esame sono predisposti da apposite )) (( commissioni costituite presso il Ministero della sanita' con )) (( esperti di comprovata professionalita'. )) (( 5. Le idoneita' nelle specifiche discipline per ciascuna )) (( categoria professionale, le procedure, le modalita' di )) (( espletamento degli esami, ivi compresa la valutazione del )) (( curriculum professionale, ed i requisiti di ammissione dei )) (( candidati, sono fissati con decreto del Ministro della sanita', )) (( sentito il Consiglio superiore di sanita'. Sono previste )) (( idoneita' con accesso riservato a piu' categorie professionali )) (( salvaguardando le rispettive specificita' culturali, funzioni e )) (( competenze. )) 6. Il Ministero della sanita', con unico bando nazionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale , indice ogni due anni gli esami di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione per singole discipline. L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . Il Ministero della sanita' cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli idonei, che e' pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale. 7. Fino a quando non sara' attivato il sistema di svolgimento degli esami in forma automatizzata, le modalita' di espletamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 5. (( 8. Il possesso dell'idoneita' nazionale conseguito secondo la )) (( normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del )) (( presente decreto costituisce titolo valido per l'accesso al )) (( secondo livello dirigenziale. )) (( 9. Fino all'espletamento degli esami nazionali di cui al comma )) (( 6, per l'accesso ai posti di secondo livello dirigenziale di )) (( cui all'art. 15, comma 3, per il personale disciplinato )) (( dall'art. 61 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio )) (( 1982 (b), pubblicato nel supplemento ordinario della )) (( Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1982, n. 51, valgono i )) (( requisiti di ammissione ivi previsti. )) 10. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 (c), n. 761, e' abrogato; gli esami di idoneita' gia' banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono revocati. (( 11. Fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando )) (( nazionale di cui al comma 6, sono valide le idoneita' )) (( conseguite in "Igiene, epidemiologia e sanita' pubblica", in )) (( "Organizzazione dei servizi sanitari di base" e in "Igiene e )) (( organizzazione dei servizi ospedalieri" ai fini del )) (( conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'unita' )) (( sanitaria locale, e l'idoneita' in "Igiene e organizzazione dei )) (( servizi ospedalieri" per il conferimento dell'incarico di )) (( direttore sanitario dell'azienda ospedaliera. ))
(a) Il presente articolo e' stato cosi' sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. n. 517/1993. (b) L'art. 61 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982 (Normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761) e' il seguente: "Art. 61 (Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente e per responsabile di servizio dei profili professionali di biologo, chimico, fisico, psicologo - Requisiti specifici di ammissione). - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) eta' non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di biologo, chimico, fisico o psicologo coadiutore, o di: dieci anni di servizio complessivo in qualita' di biologo, chimico, fisico o psicologo coadiutore o collaboratore o in posizioni equipollenti presso amministrazioni pubbliche; c) iscrizione ai rispettivi ordini professionali, ove esistenti, attestato da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per il concorso per la posizione funzionale di fisico dirigente puo' essere richiesta, altresi', la certificazione comprovante l'iscrizione all'elenco nazionale di esperti qualificati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, nei casi in cui sia attribuita la relativa funzione". (c) Il D.P.R. n. 761/1979 reca: "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali". Si trascrive il testo del relativo art. 20, abrogato dal decreto qui pubblicato: "Art. 20 (Esami di idoneita' a dirigente o sovraintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e a farmacista dirigente). - L'idoneita' a dirigente o sovraintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e a farmacista dirigente si consegue mediante esami da espletarsi in sede nazionale entro il mese di aprile di ogni anno. Il Ministero della sanita', con un unico bando nazionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, indice entro il mese di ottobre, la sessione annuale degli esami di idoneita' per le diverse specialita'. Le procedure e le norme di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici e i requisiti per l'ammissione dei candidati sono stabiliti con decreto del Ministro della sanita'. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi dei sanitari idonei, compresi quelli di cui ai commi successivi. Il personale assegnato alle unita' sanitarie locali in applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, puo' partecipare direttamente ai concorsi nella posizione funzionale e nella disciplina corrispondente a quella conseguita nell'inquadramento sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato 2, a prescindere dal possesso del requisito della idoneita' previsto dal presente articolo. L'idoneita' conseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' equivalente a tutti gli effetti dell'idoneita' prevista dal presente articolo".