Art. 17 
          Obblighi particolari del direttore della miniera 
 
  1. Il direttore della miniera tenuto ad adottare le misure  atte  a
ridurre, per quanto possibile, il rischio di esposizioni interne.  In
particolare, ove l'entita' del rischio lo richieda,  deve  provvedere
che: 
    a) la perforazione sia eseguita ad umido; 
    b) i lavoratori non consumino i pasti o fumino nel sotterraneo; 
    c)  i  lavoratori  abbiano  a  disposizione  e,  ove  necessario,
utilizzino  guanti,  maschere  o  indumenti  contro  il  rischio   di
contaminazione; 
    d) gli indumenti di lavoro siano sottoposti ad adeguati  processi
di lavatura e bonifica; 
    e) sul luogo della miniera siano predisposti locali adeguatamente
attrezzati ove, al termine del turno di lavoro, i lavoratori  possano
lavarsi e cambiarsi d'abito.