Art. 17 Obblighi particolari del direttore della miniera 1. Il direttore della miniera tenuto ad adottare le misure atte a ridurre, per quanto possibile, il rischio di esposizioni interne. In particolare, ove l'entita' del rischio lo richieda, deve provvedere che: a) la perforazione sia eseguita ad umido; b) i lavoratori non consumino i pasti o fumino nel sotterraneo; c) i lavoratori abbiano a disposizione e, ove necessario, utilizzino guanti, maschere o indumenti contro il rischio di contaminazione; d) gli indumenti di lavoro siano sottoposti ad adeguati processi di lavatura e bonifica; e) sul luogo della miniera siano predisposti locali adeguatamente attrezzati ove, al termine del turno di lavoro, i lavoratori possano lavarsi e cambiarsi d'abito.