Art. 17 (Modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979) 1. All'articolo 83, comma 1, del decreto n. 886 del 1979, dopo il numero 12) e' aggiunto il seguente: "12-bis) dal direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale delle miniere e da 3 Ingegneri capi dei Distretti minerari." 2. Al sesto comma dell'articolo 83 del decreto n. 886 del 1979 e' aggiunto il seguente periodo: "ed e' altresi' consultata preventivamente ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 687 ter del decreto n. 128 del 1959". 3. Alla copertura degli oneri relativi al personale di cui al comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 102.