Art. 17
     (Modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della
                     Repubblica n. 886 del 1979)
1.  All'articolo  83,  comma  1, del decreto n. 886 del 1979, dopo il
   numero 12) e' aggiunto il seguente:
   "12-bis) dal direttore del Servizio  per  la  sicurezza  mineraria
    della  Direzione generale delle miniere e da 3 Ingegneri capi dei
    Distretti minerari."
2. Al sesto comma dell'articolo 83 del decreto n.  886  del  1979  e'
   aggiunto   il   seguente   periodo:  "ed  e'  altresi'  consultata
   preventivamente ai fini dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo
   687 ter del decreto n. 128 del 1959".
3. Alla copertura degli oneri relativi al personale di cui al comma 1
   si  fa  fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione
   dell'articolo 102.