Art. 17 (Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate) 1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono abrogate con effetto dal 1 settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297: articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3,4 5, 6 e 7, limitatamente alle parole: "e del consiglio scolastico distrettuale", 8 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5; articolo 104 commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126; articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4, limitatamente alla parola: "settimanale" e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144, 165, 166, 167 e 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole : "e ad otto decimi in condotta"; articoli 193-bis e 193 ter; articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603. 2. Resta salva la facolta' di emanare, entro il 1 settembre 2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 marzo 1999 SCALFARO D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica PIAZZA, Ministro perla funzione pubblica BELLILLO, Ministro per gli affari regionali BASSOLINO Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1999 Atti di Governo, registro n. 117. foglio 11 Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con delibera n.31/E/99 adottata nell'adunanza del 19 luglio 1999, hanno apposto il visto con riserva ed ordinato la conseguente registrazione relativamente all'articolo 12, comma 1 e all'articolo 16, comma 6. Hanno ammesso al visto e alla conseguente registrazione le rimanenti disposizioni.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59: "13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche". - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".