Art. 17 
 
 
           Disposizioni in materia di autoservizi pubblici 
                            non di linea 
 
  1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
parole: «entro e non oltre il 30 giugno 2012» sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2012». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 2, comma 3  del  decreto-legge  25
          marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010, n. 73, e' il seguente: 
              «Art.  2  (Disposizioni  in  materia  di  potenziamento
          dell'amministrazione  finanziaria   ed   effettivita'   del
          recupero di imposte italiane all'estero  e  di  adeguamento
          comunitario) 
              (omissis) 
              3.  Ai  fini  della   rideterminazione   dei   principi
          fondamentali della disciplina di cui alla legge 15  gennaio
          1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis, comma
          1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33,  ed
          allo scopo di assicurare  omogeneita'  di  applicazione  di
          tale  disciplina  in  ambito  nazionale,  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con
          la Conferenza Unificata di cui al  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31
          dicembre 2012,  urgenti  disposizioni  attuative,  tese  ad
          impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi
          e del servizio di noleggio con conducente o, comunque,  non
          rispondenti  ai  principi  ordinamentali  che  regolano  la
          materia. Con il suddetto decreto sono,  altresi',  definiti
          gli indirizzi generali per l'attivita' di programmazione  e
          di pianificazione delle regioni, ai fini del  rilascio,  da
          parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. 
              (omissis)».