(( Art. 17 decies 
 
 
                 Incentivi per l'acquisto di veicoli 
 
  1.  A  coloro  che  acquistano  in  Italia,  anche   in   locazione
finanziaria,  un  veicolo  nuovo  di  fabbrica  a   basse   emissioni
complessive e che consegnano per la rottamazione un  veicolo  di  cui
siano proprietari o utilizzatori, in caso di  locazione  finanziaria,
da almeno dodici mesi, e' riconosciuto un contributo pari al: 
  a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un
massimo di 5.000 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km; 
  b) 15 per cento del prezzo  di  acquisto,  nel  2015,  fino  ad  un
massimo di 3.500 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km; 
  c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un
massimo di 4.000 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km; 
  d) 15 per cento del prezzo  di  acquisto,  nel  2015,  fino  ad  un
massimo di 3.000 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km; 
  e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un
massimo di 2.000 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km; 
  f) 15 per cento del prezzo  di  acquisto,  nel  2015,  fino  ad  un
massimo di 1.800 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km. 
  2. Il contributo spetta per i veicoli  acquistati  e  immatricolati
tra il 1ยบ gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che: 
  a) il contributo di cui al  comma  1  risulti  ripartito  in  parti
uguali tra un contributo statale, nei limiti  delle  risorse  di  cui
all'articolo  17-undecies,  comma  1,  e  uno  sconto  praticato  dal
venditore; 
  b) il veicolo  acquistato  non  sia  stato  gia'  immatricolato  in
precedenza; 
  c) il  veicolo  consegnato  per  la  rottamazione  appartenga  alla
medesima categoria del veicolo  acquistato  e  risulti  immatricolato
almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo  nuovo  di
cui alla lettera b); 
  d) il veicolo consegnato per  la  rottamazione  sia  intestato,  da
almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo  nuovo  di  cui
alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo  o
ad uno dei familiari conviventi alla data di  acquisto  del  medesimo
veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo  nuovo,
che sia intestato, da almeno dodici mesi,  al  soggetto  utilizzatore
del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; 
  e) nell'atto  di  acquisto  sia  espressamente  dichiarato  che  il
veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano indicate le
misure dello sconto praticato e del  contributo  statale  di  cui  al
comma 1. 
  3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo  nuovo,
il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo,
di consegnare il veicolo usato  ad  un  demolitore  e  di  provvedere
direttamente alla richiesta di  cancellazione  per  demolizione  allo
sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 
  4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi  in
circolazione e devono essere avviati o alle case  costruttrici  o  ai
centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le  stesse,
al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero  di
materiali e della rottamazione. 
  5.  Il   contributo   e'   corrisposto   dal   venditore   mediante
compensazione con il prezzo di acquisto. 
  6.  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e  recuperano  detto
importo quale credito di imposta per  il  versamento  delle  ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da  lavoro  dipendente,  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa'  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  dovute,  anche  in
acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico  registro
automobilistico l'originale del certificato di  proprieta'  e  per  i
successivi. 
  7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello  in  cui
e' stata emessa la fattura di  vendita,  le  imprese  costruttrici  o
importatrici conservano la seguente documentazione, che  deve  essere
ad esse trasmessa dal venditore: 
  a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; 
  b) copia del libretto e della carta di circolazione  e  del  foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in
caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; 
  c)  originale  del  certificato   di   proprieta'   relativo   alla
cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello  telematico
dell'automobilista di cui al comma 3; 
  d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma
2, lettera d). )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   19
          settembre 2000, n. 358 recita Regolamento recante norme per
          la    semplificazione     del     procedimento     relativo
          all'immatricolazione, ai  passaggi  di  proprieta'  e  alla
          reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
          rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n.  50)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000,  n.
          285.