(( Art. 17 undecies 
 
 
               Fondo per l'erogazione degli incentivi 
 
  1. Nello stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con  una  dotazione  di  50
milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei  contributi
statali di cui all'articolo 17-decies. 
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono cosi' ripartite  per
l'anno 2013: 
  a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi
statali di cui all'articolo 17-decies, comma  1,  lettere  a)  e  c),
erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti,  assicurando
comunque che le risorse medesime siano assegnate per una  quota  pari
al 70 per cento alla  sostituzione  di  veicoli  pubblici  o  privati
destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o
alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio  di  imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere  utilizzati  esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa; 
  b) 35 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi
statali  di  cui  all'articolo  17-decies,  comma  1,   lettera   e),
esclusivamente per la sostituzione  di  veicoli  pubblici  o  privati
destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o
alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio  di  imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere  utilizzati  esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa. 
  3.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo   17-decies,   i
contributi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente  articolo,
non facenti parte  della  quota  del  70  per  cento  prevista  dalla
medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di
un veicolo per la rottamazione. 
  4. Con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabilite   le   modalita'   per   la    preventiva    autorizzazione
all'erogazione e  le  condizioni  per  la  fruizione  dei  contributi
previsti dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse  di  cui  al
comma 2 del presente articolo, in modo da assicurare  che  una  quota
non inferiore a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2013  sia  destinata
all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo  17-decies,
comma 1, lettera a). 
  5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al  presente
articolo, al fine di assicurare il  rispetto  del  limite  di  spesa,
attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilita' del  fondo
di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  potra'  avvalersi,
sulla base di apposita convenzione, di societa' in  house  ovvero  di
societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti   tecnici,
organizzativi e di terzieta', scelti, sulla base di un'apposita gara,
secondo le modalita' e le procedure previste dal  codice  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163;  i  relativi  costi
graveranno sulle risorse di cui  al  comma  1  nella  misura  massima
dell'1 per cento. 
  6.  Per  gli  anni  2014  e  2015,  con  decreto  di   natura   non
regolamentare del Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  adottare
entro il  15  gennaio  di  ciascun  anno,  vengono  rideterminate  le
ripartizioni delle risorse di  cui  al  comma  2,  sulla  base  della
dotazione del fondo di cui  al  comma  1  e  del  monitoraggio  degli
incentivi relativo all'anno precedente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 82 del codice della strada, di  cui
          al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              «Art.82. Destinazione ed uso dei veicoli. 
              1.  Per  destinazione  del  veicolo  s'intende  la  sua
          utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. 
              2. Per uso del veicolo s'intende la  sua  utilizzazione
          economica. 
              3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio  o  a
          uso di terzi. 
              4.  Si  ha  l'uso  di  terzi  quando  un   veicolo   e'
          utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone
          diverse  dall'intestatario  della  carta  di  circolazione.
          Negli altri casi  il  veicolo  si  intende  adibito  a  uso
          proprio. 
              5. L'uso di terzi comprende: 
              a) locazione senza conducente; 
              b) servizio di noleggio con conducente  e  servizio  di
          piazza (taxi) per trasporto di persone; 
              c) servizio di linea per trasporto di persone; 
              d) servizio di trasporto di cose per conto terzi; 
              e) servizio di linea per trasporto di cose; 
              f) servizio di piazza per trasporto di cose  per  conto
          terzi. 
              6. Previa autorizzazione  dell'ufficio  competente  del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,  gli  autocarri
          possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea,
          per il trasporto di persone. L'autorizzazione e' rilasciata
          in base al nulla osta del prefetto. Analoga  autorizzazione
          viene rilasciata dall'ufficio competente  del  Dipartimento
          per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio
          di  noleggio  con  conducente,  i  quali   possono   essere
          impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con  decreti
          ministeriali, in servizio di linea e viceversa. 
              7. Nel regolamento sono  stabilite  le  caratteristiche
          costruttive del veicolo in relazione  alle  destinazioni  o
          agli usi cui puo' essere adibito. 
              8. Ferme restando le disposizioni  di  leggi  speciali,
          chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per  un
          uso diversi da quelli indicati sulla carta di  circolazione
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 80 a euro 318. 
              9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma  6,
          utilizza per il trasporto di persone un  veicolo  destinato
          al  trasporto   di   cose   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  398  a
          euro 1.596. 
              10. Dalla violazione  dei  commi  8  e  9  consegue  la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo  le  norme
          del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di  recidiva
          la sospensione e' da sei a dodici mesi.». 
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  reca
          "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE»e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2  maggio
          2006, n. 100, supplemento ordinario».