(( Art. 17 terdecies 
 
 
     Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione 
                  elettrica dei veicoli circolanti 
 
  1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e  funzionali
dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali  L,  M1  e
N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli  il  cui
motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75,
comma 3-bis, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 75, comma 3-bis, del  codice  della
          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285: 
              «Art.75. Accertamento dei requisiti di  idoneita'  alla
          circolazione e omologazione 
              (omissis) 
              3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          stabilisce  con  propri  decreti   norme   specifiche   per
          l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
          tecniche,  nonche'  le  idonee  procedure   per   la   loro
          installazione  quali  elementi   di   sostituzione   o   di
          integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
          motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
          entita'  tecniche,  per  i  quali  siano  stati  emanati  i
          suddetti  decreti  contenenti  le  norme   specifiche   per
          l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati  dalla
          necessita' di ottenere l'eventuale nulla  osta  della  casa
          costruttrice del  veicolo  di  cui  all'art.  236,  secondo
          comma, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  salvo  che  sia
          diversamente disposto nei decreti medesimi».